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LEGGE 7 febbraio 1951, n. 72

Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1993)
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Testo in vigore dal:  21-3-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alla aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 12, comma 15) che "l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72 , si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso".