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REGIO DECRETO 20 novembre 1870, n. 6135

Col quale sono stabilite le condizioni per l'ammessione al corso universitario di farmacia. (070U6135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1871
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Regolamento per il corso chimico farmaceutico,  approvato
col Nostro Decreto 4 marzo 1865, n. 2196; 
 
  Riconosciuta l'insufficienza degli studi preparatori e degli  esami
che, secondo le  disposizioni  del  Regolamento  ora  citato,  aprono
l'adito al corso universitario di farmacia; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per essere ammessi al  corso  di  farmacia  anche  in  qualita'  di
uditori, gli aspiranti debbono presentare: 
 
    a) O il diploma di licenza liceale; 
 
    b) O il certificato d'aver superato gli esami di passaggio dal 3°
al 4° anno del corso nella Sezione di costruzione e  meccanica  degli
Istituti industriali e professionali, ed inoltre un esame su tutte le
materie di studio dei primi tre anni del corso stesso; 
 
    c)  O  il  diploma  di  licenza  della  Sezione  di  agronomia  e
agrimensura degli Istituti predetti.