stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. 1255

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-2-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 76, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo ultimo comma:
"I corsi biennali comportano un esame alla fine di ogni anno".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 133. - CARUSO