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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. 1242

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-2-1971

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia della Sardegna;
Storia della Chiesa;
Storia contemporanea;
Paleografia e diplomatica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Antichità sarde;
Storia delle religioni.
Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia della scienza;
Storia delle tradizioni popolari;
Antropologia culturale;
Sociologia.
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Linguistica sarda;
Letteratura ispano-americana;
Letteratura cristiana antica;
Lingua e letteratura araba;.
Lingua e letteratura russa;
Glottologia.
Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facoltà di magistero.
Art. 34. - Sono costituiti i seguenti istituti:
Istituto di scienze storiche;
Istituto di pedagogia e sociologia;
Istituto di filosofia;
Istituto di latino;
Istituto di filologia moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 125. - CARUSO