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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1206

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 128, 129, 130 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 128. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in radiologia e radiologia diagnostica con sede presso l'istituto radiologico.
Art. 129. - La scuola di specializzazione in radiologia e radiologia diagnostica conferisce due diplomi:
a) diploma di specialista in radiologia, che abilita all'esercizio specialistico della roentgen-diagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapia);
b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgen-diagnostica.
Gli anni di studio post-laurea necessari per conseguire il diploma di cui alle lettere a) sono 4, quelli di cui alla lettera b) sono 3.
Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola per il corso quadriennale di "Radiologia", e per il corso triennale della "Radiodiagnostica" è di complessivi 22.
Art. 130. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia sono le seguenti, così distribuite negli anni del corso:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgen-diagnostica, con il confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di radioterapia con particolare riguardo alla anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica o terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica con dimostrazioni di casistica;
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono le seguenti, così distribuite negli anni di corso:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica;
2° Anno:
1) Metodica ed esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
Alla fine di ogni anno gli allievi dei due corsi sosterranno un esame obbligatorio di ammissione all'anno successivo, costituito da prove teoriche e tecniche, sulle materie di insegnamento. Alla fine dell'ultimo anno di corso gli allievi sosterranno un esame di profitto per essere ammessi alla discussione della tesi di diploma.
L'insegnamento agli allievi sarà integrato ogni anno da conferenze, esercitazioni o seminari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 74. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 128, 129, 130 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 128. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in radiologia e radiologia diagnostica con sede presso l'istituto radiologico.
Art. 129. - La scuola di specializzazione in radiologia e radiologia diagnostica conferisce due diplomi:
a) diploma di specialista in radiologia, che abilita all'esercizio specialistico della roentgen-diagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapia);
b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgen-diagnostica.
Gli anni di studio post-laurea necessari per conseguire il diploma di cui alle lettere a) sono 4, quelli di cui alla lettera b) sono 3.
Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola per il corso quadriennale di "Radiologia", e per il corso triennale della "Radiodiagnostica" è di complessivi 22.
Art. 130. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia sono le seguenti, così distribuite negli anni del corso:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgen-diagnostica, con il confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di radioterapia con particolare riguardo alla anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica o terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica con dimostrazioni di casistica;
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono le seguenti, così distribuite negli anni di corso:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica;
2° Anno:
1) Metodica ed esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
Alla fine di ogni anno gli allievi dei due corsi sosterranno un esame obbligatorio di ammissione all'anno successivo, costituito da prove teoriche e tecniche, sulle materie di insegnamento. Alla fine dell'ultimo anno di corso gli allievi sosterranno un esame di profitto per essere ammessi alla discussione della tesi di diploma.
L'insegnamento agli allievi sarà integrato ogni anno da conferenze, esercitazioni o seminari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 74. - CARUSO