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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1189

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-2-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente;
Paleontologia umana.
Art. 156, relativo alla scuola di specializzazione in "Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione" è modificato nel senso che dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"La scuola può accogliere come uditori persone laureate in chimica, chimica industriale e ingegneria, interessate a seguire qualcuno dei corsi della scuola in relazione ad un interesse diretto nel settore.
Tali uditori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione su carta legale diretta al rettore, indicando i corsi che intendono seguire.
Le domande saranno vagliate analogamente a quelle degli allievi.
Gli uditori saranno tenuti a pagare una quota di iscrizione.
Gli uditori non saranno tenuti a sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati e non avranno diritto ad alcun diploma. La direzione della scuola rilascerà loro un attestato di frequenza".
Art. 161, relativo al funzionamento della suddetta scuola è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:
"La scuola potrà avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 44. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente;
Paleontologia umana.
Art. 156, relativo alla scuola di specializzazione in "Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione" è modificato nel senso che dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"La scuola può accogliere come uditori persone laureate in chimica, chimica industriale e ingegneria, interessate a seguire qualcuno dei corsi della scuola in relazione ad un interesse diretto nel settore.
Tali uditori dovranno presentare regolare domanda di iscrizione su carta legale diretta al rettore, indicando i corsi che intendono seguire.
Le domande saranno vagliate analogamente a quelle degli allievi.
Gli uditori saranno tenuti a pagare una quota di iscrizione.
Gli uditori non saranno tenuti a sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati e non avranno diritto ad alcun diploma. La direzione della scuola rilascerà loro un attestato di frequenza".
Art. 161, relativo al funzionamento della suddetta scuola è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:
"La scuola potrà avvalersi anche di contributi provenienti da enti o industrie interessate allo sviluppo delle conoscenze in questo campo".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 44. - CARUSO