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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 1009

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/1982)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-1-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Presso la facoltà di architettura può essere istituito il corso di laurea in urbanistica.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmato, d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in urbanistica.
La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di architettura rilascia anche la laurea in urbanistica.
Dopo la tabella XXX, annessa al citato decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXX-bis, la tabella allegata al presente decreto, relativa all'ordinamento degli studi del corso di laurea in urbanistica.