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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. 997

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  31-12-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
1) Chemioterapia;
2) Tossicologia:
3) Auxologia normale e patologica;
4) Chirurgia pediatrica;
5) Chirurgia toracica;
6) Reumatologia;
7) Neurochirurgia;
8) Urologia;
9) Chirurgia plastica e ricostruttiva;
10) Gerontologia e geriatria;
11) Immunologia clinica;
12) Ortognatodonzia;
13) Puericultura prenatale;
14) Endocrinologia ginecologica;
15) Fisiologia della nutrizione;
16) Traumatologia della strada;
17) Patologia dell'apparato locomotore;
18) Psicologia medica;
19) Patologia cellulare;
20) Tecnica e diagnostica istopatologica;
21) Endocrinologia e medicina costituzionale;
22) Chirurgia d'urgenza;
23) Chirurgia sperimentale;
24) Malattie dell'apparato cardio-vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 221. - CARUSO