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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1970, n. 983

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-12-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Gestione aziendale;
Organizzazione e assistenza economico agraria (semestrale);
Pianificazione territoriale in agricoltura (semestrale);
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura (semestrale);
Tecnica della commercializzazione dei prodotti zootecnici (semestrale);
Produzione delle sementi per colture ortive e floreali;
Impianti e macchine per industrie agrarie;
Meccanizzazione delle aziende zootecniche (semestrale).

Nello stesso elenco all'insegnamento complementare di "Avicoltura e coniglicoltura" è tolta la limitazione "semestrale" ed avrà quindi durata annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 ottobre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 213. - CARUSO