stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 847

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-12-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G.
D'Annunzio", di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio", di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono soppressi i seguenti:
Diritto processuale civile;
Legislazione bancaria;
Economia montana e forestale.
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
1) Diritto bancario;
2) Legislazione della borsa e del risparmio;
3) Diritto tributario;
4) Ricerca operativa per le decisioni aziendali;
5) Organizzazione, programmazione e controllo aziendale;
6) Tecnica del commercio internazionale;
7) Econometria;
8) Economia monetaria e creditizia;
9) Economia internazionale;
10) Economia dei paesi e delle regioni in via di sviluppo;
11) Economia delle aziende pubbliche.
Art. 30, relativo agli istituti della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di ragioneria e tecnica assume la denominazione di "Istituto di studi aziendali".

Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Sociologia criminale;
Teoria generale del diritto.
Dopo l'art. 42 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti della facoltà di scienze politiche.

Art. 43. - La facoltà di scienze politiche comprende i seguenti istituti:
Istituto giuridico;
Istituto storico sociale;
Istituto economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 82. - CARUSO