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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1970, n. 808

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-12-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Metodologia della scienza giuridica;
Sociologia giuridica;
Diritto amministrativo comparato;
Scienza dell'amministrazione;
Diritto pubblico generale;
Storia del diritto canonico;
Storia delle istituzioni dell'Italia meridionale;
Diritto bancario e assicurativo;
Diritto privato dell'economia;
Diritto privato delle Comunità europee;
Diritto privato comparato;
Diritto penale dell'economia;
Istituzioni di diritto penale;
Sociologia criminale;
Automazione della ricerca giuridica;
Legislazione urbanistica;
Diritto internazionale privato;
Diritto matrimoniale;
Storia della scienza giuridica;
Diritto tributario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 55. - GRECO