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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 792

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-11-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Calcolo delle differenze finite;
Calcolo delle probabilità;
Contabilità economica nazionale;
Direzione aziendale;
Diritto fallimentare;
Diritto tributario;
Econometria;
Economia aziendale;
Economia degli investimenti;
Economia internazionale;
Economia monetaria;
Geografia dello sviluppo regionale;
Legislazione del lavoro;
Metodi matematici per l'economia;
Psicologia sociale;
Qualità e valorizzazione dei prodotti sardi;
Ricerca operativa;
Sociologia economica;
Statistica del credito e monetaria;
Statistica del lavoro;
Statistica industriale;
Storia della ragioneria;
Teoria dello sviluppo economico;
Teoria e tecnica della pianificazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 40. - CARUSO