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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 764

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Istituto di anestesiologia e rianimazione;
Istituto di endocrinologia;
Istituto di medicina nucleare;
Istituto di neurochirurgia;
Istituto di semeiotica chirurgica;
Istituto di semeiotica medica.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Puericultura;
Radiobiologia;
Patologia ostetrica e ginecologica;
Chirurgia plastica;
Farmacodinamica molecolare;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia pediatrica;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Patologia molecolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 20. - CARUSO