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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 703

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-10-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 179. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che gli insegnamenti di "Orticoltura e floricoltura" e di "Avicoltura e coniglicoltura" vengono trasformati da semestrali ad annuali.
Nello stesso elenco sono inclusi i seguenti insegnamenti complementari:
Sociologia rurale;
Frutticultura industriale;
Microbiologia del terreno;
Attrezzature e impianti industriali;
Biochimica vegetale;
Igiene degli alimenti;
Complementi di chimica analitica applicata alle industrie agrarie;
Tecnologia delle conserve alimentari;
Lingua inglese;
Climatologia e metereologia (semestrale);
Colture pregiate (semestrale);
Diserbo chimico (semestrale);
Giardini e tappeti erbosi (semestrale);
Produzione e controllo delle sementi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 129. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 179. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che gli insegnamenti di "Orticoltura e floricoltura" e di "Avicoltura e coniglicoltura" vengono trasformati da semestrali ad annuali.
Nello stesso elenco sono inclusi i seguenti insegnamenti complementari:

Sociologia rurale;
Frutticultura industriale;
Microbiologia del terreno;
Attrezzature e impianti industriali;
Biochimica vegetale;
Igiene degli alimenti;
Complementi di chimica analitica applicata alle industrie agrarie;
Tecnologia delle conserve alimentari;
Lingua inglese;
Climatologia e metereologia (semestrale);
Colture pregiate (semestrale);
Diserbo chimico (semestrale);
Giardini e tappeti erbosi (semestrale);
Produzione e controllo delle sementi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 129. - CARUSO