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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1970, n. 409

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-7-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 44, relativo agli indirizzi del corso di laurea in matematica è modificato nel senso che nelle tre tabelle B gli insegnamenti di "Fisica nucleare" e di "Chimica generale o inorganica con elementi di organica" sono soppressi.
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti:
Radiochimica;
Chimica teorica;
Chimica organica superiore;
Biologia molecolare.
Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto il seguente:
Chimica metallurgica.
Art. 54, relativo alle norme circa l'iscrizione al triennio di applicazione del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"La scelta dei complementari, da farsi anno per anno nel triennio di applicazione, e l'eventuale variazione di tale scelta sono sottoposti all'approvazione del consiglio di facoltà".
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Paleontologia umana;
Paletnologia;
Citologia ed embriologia vegetale;
Ecologia;
Fitogeografia;
Micologia;
Fitosociologia;
Geologia e paleontologia del quaternario;
Entomologia;
Zoogeografia.
Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Topografia antica e biofisica della antichità spinetica" è soppresso.
Art. 57, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di "Botanica", di "Zoologia" e di "Fisiologia generale" comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Biochimica applicata;
Citologia sperimentale;
Fitogeografia;
Farmacologia;
Endocrinologia comparata;
Parassitologia;
Virologia;
Citologia ed embriologia generale;
Ecologia;
Zoogeografia;
Micologia;
Fitosociologia;
Entomologia.
Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Topografia antica e biofisica della antichità spinetica" è soppresso.
Art. 62, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di "Botanica", di "Zoologia" e di "Fisiologia generale" comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 66. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
Paleontologia umana;
Paletnologia;
Prospezioni geofisiche;
Cristallochimica.
Art. 67. - All'elenco delle propedeuticità del suddetto corso di laurea è aggiunto il seguente ultimo comma:
"Non potrà essere ammesso all'internato lo studente che non abbia superato i seguenti esami fondamentali:
Istituzioni di matematiche;
Chimica generale e inorganica con elementi di organica;
Fisica sperimentale I;
Mineralogia e uno a scelta fra fisica sperimentale II, geografia fisica e paleontologia.
Art. 70. - L'ultimo comma relativo al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:
"Agli insegnamenti del II anno vanno aggiunti obbligatoriamente due insegnamenti da scegliersi dagli studenti fra i seguenti:
Disegno II;
Litologia e geologia;
Metodi di osservazione e misura;
Tecnologia generale dei materiali.
in rapporto all'indirizzo che verrà scelto dagli studenti stessi nel successivo triennio".
Nello stesso articolo è aggiunto il seguente ultimo comma:
"Gli insegnamenti di analisi matematica I, analisi matematica II, geometria I, geometria II e meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti del corso di laurea in matematica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1970

SARAGAT MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 68. - CARUSO