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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 317

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-6-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 624 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.
Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
Art. 625. - È istituita, presso l'Istituto di prima patologia chirurgica, la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare diretta dal titolare della cattedra stessa.
Art. 626. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di "specialista in chirurgia vascolare" è di tre anni.
Art. 627. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quarantacinque per l'intero corso.
Art. 628. - Non saranno consentite abbreviazioni di corso né l'iscrizione contemporanea ad altre scuole di specializzazione.
Per l'ammissione agli esami sarà obbligatoria la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Alla fine del corso, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia vascolare, da discutere in sede di diploma, e dovranno sostenere una prova clinica.
Art. 629. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico;
2° Anno:
7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi;
3° Anno:
11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1970

Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 116. - CARUSO