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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1340

Assunzione a carico dello Stato degli oneri finanziari gravanti su istituti previdenziali italiani per prestazioni a beneficiari in Italia corrisposte in conformità del regolamento del Consiglio della C.E.E. 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-8-1970
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo
ad  emanare  provvedimenti  nelle materie previste dai trattati della
Comunita'  economica  europea  (C.E.E.)  e  della  Comunita'  europea
dell'energia  atomica  (C.E.E.A.)  per  la  durata  della III tappa e
stanziamenti   di  fondi  necessari  a  coprire  le  spese  derivanti
dall'applicazione della legge stessa;
  Vista  la  legge  n.  1203  del  14  ottobre  1957, che ratifica il
trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Visto l'art. 51 del trattato predetto;
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  della  Comunita'  economica
europea  25  settembre  1958,  n.  3,  per  la  sicurezza sociale dei
lavoratori migranti, e successive modificazioni e integrazioni;
  Sentita  la  commissione  parlamentare  di  cui  all'art.  3  della
precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Lo  Stato  concorre  con  un  contributo annuo alle spese sostenute
dagli  istituti  di  assicurazione  sociale  per  le  prestazioni  di
malattia,  tubercolosi e disoccupazione - erogate in applicazione del
regolamento  C.E.E.  n.  3  -  e  non rimborsate dalle istituzioni di
sicurezza  sociale degli altri Stati membri della Comunita' economica
europea  ai  sensi degli articoli 23, paragrafo 3, e 37, paragrafo 1,
dello stesso regolamento.
  Il   concorso   dello   Stato  si  estende  alle  spese  rimborsate
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  alle  competenti  istituzioni  degli altri Stati membri della
Comunita'  economica europea di cui all'art. 29, paragrafo 9, secondo
comma,  del  citato  regolamento  C.E.E.  n. 3, relative al trasporto
delle  salme  dei  lavoratori stagionali italiani deceduti all'estero
per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
  Il contributo dello Stato e' ripartito fra gli enti di cui ai commi
precedenti  con  decreto  del  Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale in proporzione alle spese ad essi non rimborsate.