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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1089

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-2-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 174. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in "Nefrologia medica". Dopo l'art. 223 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in "Nefrologia medica".
Scuola di specializzazione in nefrologia medica
Art. 224. - La scuola è annessa all'istituto di patologia medica.
Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni.
Il numero massimo complessivo degli iscritti non potrà superare quello di venti.
Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). Non sono ammesse abbreviazioni di corso per alcun motivo.
La direzione della scuola sarà affidata al direttore dell'istituto di patologia medica.
Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.
2° Anno:
Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia d'interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (I corso).
3° Anno:
Nefropatie interstiziali;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Nefropatie vascolari;
Terapia dietetica e dialitica (II corso)
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 39. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 174. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in "Nefrologia medica". Dopo l'art. 223 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in "Nefrologia medica".

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 224. - La scuola è annessa all'istituto di patologia medica.
Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni.
Il numero massimo complessivo degli iscritti non potrà superare quello di venti.
Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verrà fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). Non sono ammesse abbreviazioni di corso per alcun motivo.
La direzione della scuola sarà affidata al direttore dell'istituto di patologia medica.
Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.
2° Anno:
Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia d'interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (I corso).
3° Anno:
Nefropatie interstiziali;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Nefropatie vascolari;
Terapia dietetica e dialitica (II corso)
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1970

Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 39. - CARUSO