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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1050

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-1-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 353, relativo ai titoli di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia".

Art. 362, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva (con orientamento di sanità pubblica, laboratorio, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e medicina scolastica).
Allo stesso elenco è aggiunta la seguente scuola:
Scuola in chirurgia plastica che conferisce il diploma di "Specialista in chirurgia plastica".

Art. 363. - Dopo l'ordinamento della scuola in psichiatria, è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia plastica con il seguente piano di studi.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica
(durata del corso anni tre)

1° Anno:
Patologia generale;
Concetti di patologia secondaria;
Guarigione delle ferite;
Trapianti;
Omoinnesti;
Traumatologia dei tessuti molli;
Malattia ustione (fisiopatologia e clinica) (biennale);
Anatomia ed embriologia (con specifico riferimento alla faccia, collo, organi genitali, arti superiori ed inferiori);
Anatomia ed istologia patologica (con specifico riferimento alla malattia ustione e ai tumori cutanei benigni e maligni);
Anestesiologia e rianimazione (concetti generali sui principi che suggeriscono l'adozione dei vari metodi e tecniche anestesiologiche).
2° Anno:
Tecnica operatoria;
Anatomia chirurgica;
Malformazioni congenite;
Malattia ustione (terapia medica e chirurgica);
Elementi di otorinolaringoiatria;
Elementi di stomatologia;
Elementi di ortopedia generale;

Dermatologia generale (con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite, di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico) (biennale).

3° Anno:
Metodologia chirurgica differenziale;
Conservazione e tipizzazione dei tessuti;
Chirurgia riparatrice della mano;
Chirurgia riparatrice e correttiva del volto;
Dermatologia generale (biennale);
Medicina legale e delle assicurazioni (con riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica);
Elementi di criobiologia e di criochirurgia.
Ammissione alla scuola previo superamento di esame, con prova scritta e orale, inteso a chiarire il grado di preparazione generale del candidato ed i suoi specifici interessi ed attitudini verso la chirurgia plastica.
Numero massimo complessivo degli iscritti ai tre anni di corso: trenta (dieci per ogni anno di corso).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970

Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 10. - CARUSO