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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1005

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1970)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-2-1970
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche preposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 120. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria è aggiunto il seguente:
Istituto di automatica con gli insegnamenti di:
Controlli automatici I;
Controlli automatici II;
Controlli automatici III;
Controlli automatici IV;
Tecnica dei controlli automatici (semestrale);
Regolazione e servocomandi.
Di conseguenza detti insegnamenti non fanno più parte rispettivamente degli istituti di "Elettrotecnica" e di "Macchine a tecnologie-meccaniche".
Nello stesso articolo gli insegnamenti sottoelencati passano a far parte degli istituti a fianco indicati:
All'istituto di chimica è aggregato l'insegnamento di "Chimica delle radiazioni";
All'istituto di chimica applicata e industriale sono aggregati gli insegnamenti di "Chimica degli impianti nucleari" e di "Tecnologia dei materiali e chimica applicata II";
All'istituto di elettronica è aggregato l'insegnamento di "Elettronica nucleare";
All'istituto di elettrotecnica sono aggregati gli insegnamenti di "Elettrotecnica V (semestrale)", "Impianti nucleari I", "Impianti nucleari II", "Organizzazione industriale", "Fisica del reattore nucleare";
All'istituto di fisica sono aggregati gli insegnamenti di "Fisica atomica", "Fisica nucleare", "Metodi nucleari di analisi tecnologiche", "Misure nucleari";
All'istituto di fisica tecnica è aggregato l'insegnamento di "Termotecnica del reattore";
All'istituto di macchine e tecnologie meccaniche è aggregato l'insegnamento di "Macchine";
All'istituto di matematica applicata è aggregato l'insegnamento di "Complementi di matematica (semestrale)", All'istituto di meccanica applicata alle macchine e aggregato l'insegnamento di "Meccanica delle macchine".
Art. 129, relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare è modificato nel senso che insegnamenti del triennio di applicazione con i relativi indirizzi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Triennio di applicazione: 12) Controlli automatici I; 13) Elettronica nucleare; 14) ((Elettrotecnica I)); 15) Elettrotecnica V (semestrale); 16) Complementi di matematica (semestrale); 17) Fisica atomica; 18) Fisica del reattore nucleare; 19) Fisica nucleare; 20) Fisica tecnica; 21) Impianti nucleari I; 22) Macchine; 23) Macchine elettriche I; 24) Meccanica delle macchine; 25) Misure elettriche I;
26) Misure nucleari; 27) Scienza delle costruzioni; 28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II; 29) Termotecnica del reattore.
Indirizzo A: 30) Impianti nucleari II; 31) Organizzazione industriale; 32) Impianti elettrici I.
Indirizzo B: 30) Chimica degli impianti nucleari; 31) Chimica delle radiazioni; 32) Metodi nucleari di analisi tecnologiche.
Indirizzo C: 30) Calcolatori elettronici; 31) Controlli automatici;
32) Impianti elettrici I.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 176. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche preposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria è aggiunto il seguente:
Istituto di automatica con gli insegnamenti di:
Controlli automatici I;
Controlli automatici II;
Controlli automatici III;
Controlli automatici IV;
Tecnica dei controlli automatici (semestrale);
Regolazione e servocomandi.
Di conseguenza detti insegnamenti non fanno più parte rispettivamente degli istituti di "Elettrotecnica" e di "Macchine a tecnologie-meccaniche".
Nello stesso articolo gli insegnamenti sottoelencati passano a far parte degli istituti a fianco indicati:
All'istituto di chimica è aggregato l'insegnamento di "Chimica delle radiazioni";
All'istituto di chimica applicata e industriale sono aggregati gli insegnamenti di "Chimica degli impianti nucleari" e di "Tecnologia dei materiali e chimica applicata II";
All'istituto di elettronica è aggregato l'insegnamento di "Elettronica nucleare";
All'istituto di elettrotecnica sono aggregati gli insegnamenti di "Elettrotecnica V (semestrale)", "Impianti nucleari I", "Impianti nucleari II", "Organizzazione industriale", "Fisica del reattore nucleare";
All'istituto di fisica sono aggregati gli insegnamenti di "Fisica atomica", "Fisica nucleare", "Metodi nucleari di analisi tecnologiche", "Misure nucleari";
All'istituto di fisica tecnica è aggregato l'insegnamento di "Termotecnica del reattore";
All'istituto di macchine e tecnologie meccaniche è aggregato l'insegnamento di "Macchine";
All'istituto di matematica applicata è aggregato l'insegnamento di "Complementi di matematica (semestrale)", All'istituto di meccanica applicata alle macchine e aggregato l'insegnamento di "Meccanica delle macchine".

Art. 129, relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare è modificato nel senso che insegnamenti del triennio di applicazione con i relativi indirizzi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Triennio di applicazione: 12) Controlli automatici I; 13) Elettronica nucleare; 14)
((Elettrotecnica I))
; 15) Elettrotecnica V (semestrale); 16) Complementi di matematica (semestrale); 17) Fisica atomica; 18) Fisica del reattore nucleare; 19) Fisica nucleare; 20) Fisica tecnica; 21) Impianti nucleari I; 22) Macchine; 23) Macchine elettriche I; 24) Meccanica delle macchine; 25) Misure elettriche I;
26) Misure nucleari; 27) Scienza delle costruzioni; 28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II; 29) Termotecnica del reattore.
Indirizzo A: 30) Impianti nucleari II; 31) Organizzazione industriale; 32) Impianti elettrici I.
Indirizzo B: 30) Chimica degli impianti nucleari; 31) Chimica delle radiazioni; 32) Metodi nucleari di analisi tecnologiche.
Indirizzo C: 30) Calcolatori elettronici; 31) Controlli automatici;
32) Impianti elettrici I.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 176. - CARUSO