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LEGGE 19 dicembre 1969, n. 973

Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-1-1970
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  societa'  "Ferrovia  del  Renon"  le  cui linee sono state
ammesse  a  fruire  delle  provvidenze  disposte dalla legge 2 agosto
1952,  n.  1221,  ed i cui piani di ammodernamento hanno implicato la
costruzione  ex  novo  della funivia "Bolzano-Soprabolzano", il piano
finanziario  gia'  istituito per la prima revisione della sovvenzione
annua  di  esercizio  e'  da integrare con effetto dal 1 luglio 1968,
della  quota  annua  di ammortamento e interessi della maggiore spesa
effettivamente  sostenuta  sia  per  i  lavori  di  ammodernamento  e
provviste  che  per  i  conseguenti  oneri per interessi maturati sul
relativo  finanziamento, nonche' dei maggiori oneri, comunque rimasti
a  carico della concessionaria connessi con le operazioni finanziarie
di  capitalizzazione di quote di sovvenzione gia' effettuate ai sensi
delle norme in vigore.
  I  maggiori  oneri derivanti da successive analoghe operazioni sono
invece  da  ammortizzare in sede di istituzione del piano finanziario
relativo alla seconda revisione della sovvenzione.