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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 941

Ripartizione di cinque posti di assistente universitario di ruolo.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-1-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63, al 1968-69 a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;
Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;
Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione per l'anno accademico 1965-66, di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65;
Visto il decreto del Presidente della: Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1963-64, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1965-66, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, n. 175, con il quale in sede di rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, il posto di assistente ordinario, riservato per concorso agli assistenti straordinari, assegnato alla cattedra di economia politica della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, venne invece, attribuito alla cattedra di statistica della stessa facoltà di giurisprudenza della medesima università;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158; 4 giugno 1968, n. 936 e 23 giugno 1969, n. 385; con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque, uno, sette, dodici e cinque posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali 31 ottobre 1963, n. 2037, 15 dicembre 1965, n. 1495 e 8 marzo 1966, n. 175, cinque posti non risultano ricoperti o perché i concorsi relativi sono andati deserti o perché non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



I cinque posti di assistente di ruolo attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato:


Numero
dei posti UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di giurisprudenza:
cattedra di diritto processuale civile (D.P.R.
15 dicembre 1965, n. 1495) .................. 1
cattedra di statistica (D.P.R. 8 marzo 1966,
n. 175, art. 6) ............................. 1

Facoltà di economia e commercio:
cattedra di merceologia (D.P.R. 15 dicembre
1965, n. 1495) .............................. 1
cattedra di tecnica bancaria e professionale
(D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1495) .......... 1

Facoltà di magistero:
cattedra di pedagogia (D.P.R. 31 ottobre 1963,
n. 2037) .................................... 1