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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 923

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-12-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2845, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in "Radiologia medica" e in "Anestesiologia" mutano rispettivamente la denominazione in quelle di "Radiologia" e di "Anestesiologia e rianimazione".
La scuola in "Neuropsichiatria" è soppressa e sostituita con la scuola in "Neurologia".
Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in "Psichiatria", "Puericultura" e "Malattie infettive".
Gli articoli da 166 e 172 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 166. - Presso l'istituto di radiologia è istituita la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce due diplomi:
a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapia).
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quaranta per il corso relativo al conseguimento del diploma in radiologia e in trenta per il corso in radiologia diagnostica.
Art. 167. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia, sono i seguenti, così ripartiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
1) Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazione di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomiapatologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
Art. 168. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia diagnostica, sono i seguenti, così ripartiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
1) Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale, Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
Art. 169. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie d'insegnamento dell'anno di fronte a una commissione costituita a norma dell'art. 131 di questo statuto.
In seguito al risultato degli esami la commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso.
Art. 170. - Al termine dell'ultimo anno di corso gli allievi che abbiano superato gli esami delle materie di detto anno, vengono ammessi a sostenere l'esame di diploma di fronte ad una commissione costituita a norma dell'art. 134 di questo statuto.
Art. 171. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti gli anni di corso, le conferenze, le esercitazioni, i seminari suddetti; hanno inoltre l'obbligo di internato per tutti gli anni di corso.
Tutti gli iscritti devono prestare regolare servizio nell'istituto di radiologia.
Art. 172. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 di questo statuto.
Gli articoli da 180 a 187 relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria che muta denominazione in neurologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurologia
Art. 180. - Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in neurologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in neurologia.
Art. 181. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione in questa facoltà, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa università.
Art. 182. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Elementi di genetica;
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Tutte le discipline devono essere svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazioni di casi clinici.
Art. 183. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e prestare quotidianamente servizio come medici interni nei reparti psichiatrici dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali per il 1°, nei reparti neurologici dello stesso istituto, per il 2°, 3° e 4° anno, con diritto ad un mese di vacanze all'anno.
Per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ed altri ospedali la frequenza nei reparti neurologici potrà essere ridotta a non meno di sei mesi all'anno, per quelli che prestano servizio in ospedale psichiatrico la frequenza in reparto psichiatrico potrà essere di non meno di quattro mesi.
Art. 184. - Il numero massimo di iscritti è fissato a trenta per i complessivi quattro anni di corso.
Art. 185. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami; per i già specialisti in psichiatria e neuropsichiatria infantile e neurochirurgia potrà esservi abbuono di due anni e per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia) di un anno.
Art. 186. - Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola e dopo il superamento di un esame di ammissione da parte del candidato.
Art. 187. - Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla neurologia, in una prova orale ed in una prova pratica.
Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in neurologia, valido a tutti gli effetti di legge.
Gli articoli da 227 e 230 relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia sono abrogati e sostituiti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 227. - Presso la clinica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano dedicarsi all'esercizio di detta pratica medico-chirurgica.
Art. 228. - Il direttore della scuola è il direttore della cattedra di anestesiologia. Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Art. 229. - La durata del corso degli studi è di tre anni.
Non è concesso alcun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno.
Art. 230. - Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti dalla scuola è sessanta per l'intero corso degli studi.
Art. 231. - La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, con le relative votazioni della carriera scolastica e degli altri documenti che l'aspirante ritenga opportuno.
Art. 232. - Le domande sono rimesse al direttore della scuola il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertarne la preparazione di base e le attitudini a seguire i corsi della scuola.
In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della facoltà.
Art. 233. - Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico della facoltà e su consiglio del direttore della scuola a professori di ruolo e fuori ruolo, aiuti ed assistenti e ad altre persone di riconosciuta competenza nel campo della specialità.
Art. 234. - Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato.
A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma.
Art. 235. - L'allievo che oltre alla frequenza alle lezioni non ha raggiunto un numero sufficiente di frequenze alle esercitazioni pratiche o al servizio di internato non viene ammesso agli esami di profitto o di diploma.
Art. 236. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami di profitto del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Art. 237. - Gli esami di profitto sono sostenuti di fronte ad una commissione proposta dal direttore della scuola ed approvata dal preside della facoltà.
Art. 238. - Gli esami di profitto possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 239. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami speciali di profitto.
Art. 240. - La commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri, proposti dal direttore della scuola e scelti tra gli insegnanti della scuola stessa.
Almeno tre membri devono essere professori di ruolo.
Art. 241. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta a carattere clinico o sperimentale.
A coloro che hanno superato tale esame viene rilasciato il "Diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione".
Art. 242. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle previste dall'art. 136 dello statuto di questa università.
Art. 243. - Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.
Art. 244. - Costituisce parte integrante del corso l'insegnamento pratico che viene tenuto al letto del malato, nelle sale operatorie, di rianimazione e di endoscopia dei reparti clinici espressamente designati.
Art. 245. - Costituisce parte integrante del corso il servizio di internato presso i reparti clinici espressamente designati, il quale dura nove mesi ogni anno accademico.
Tale periodo può essere frazionato in periodi di tre mesi ciascuno.
Il servizio in internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.
Dopo l'articolo 275 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole in psichiatria, puericultura e malattie infettive.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 276. - Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in psichiatria, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in psichiatria. La scuola ha la durata di anni quattro. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione di questa facoltà, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa università.
Art. 277. - Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
(Internato in neurologia);
Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.
3° Anno:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e di prestare quotidiano servizio come medici interni, con diritto ad un mese di vacanza ogni anno, negli appositi reparti ove ha sede la scuola per il 1°, 3° e 4° anno. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.
Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare un servizio di internato nei reparti neurologici (sede della scuola di specializzazione in neurologia) per tutto il secondo anno, con diritto di un mese di vacanza salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali l'internato potrà essere ridotto a non meno di sei mesi, e per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi.
Art. 278. - Il numero massimo di iscritti è fissato in quindici per i complessivi quattro anni di corso.
Art. 279. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esame.
Per gli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni, e per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina interna, neurochirurgia) di un anno. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola, e dopo il superamento di un esame di ammissione.
Art. 280. - Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno. Alla fine dei quattro anni gli allievi, che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge;
Scuola di specializzazione in puericultura
Art. 281. - Presso l'istituto di puericultura dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in puericultura.
Essa ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia. Per le iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra norma amministrativa, fa testo il regolamento delle scuole di specializzazione dell'università negli articoli da 122 a 137. Alla scuola possono essere ammessi non più di
trenta allievi per l'intero corso degli studi
Art. 282. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Peculiarietà anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
Elementi di genetica medica ed eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.
2° Anno:
Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza nell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.
3° Anno:
Tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede od altre istituzioni ed enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.
Art. 283. - Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.
Alla fine di ognuno dei due primi anni gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo anno l'allievo sosterrà un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sosterrà un esame pratico unitamente allo esame di diploma che sarà valido a tutti gli effetti di legge.
Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate su parere favorevole del consiglio della scuola.
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 284. - Presso l'istituto di clinica pediatrica è istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive.
La durata del corso di studi è di tre anni.
Potrà esservi ammesso un numero di sedici allievi complessivamente.
Direttore della scuola è il titolare della cattedra di malattie infettive.
Art. 285. - Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto della Università degli studi di Genova.
Art. 286. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica, applicata alle malattie infettive (1° anno).
2° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno);
3° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno).
2) Malattie infettive dei paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.
Un regolamento interno regola i doveri degli specializzandi e l'orario delle lezioni ed esercitazioni nonché la frequenza nei reparti di degenza e nei laboratori.
Art. 287. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:
1° Anno: un esame sulle discipline n. 1 e 2;
2° Anno: un esame sulle discipline n. 2, 3 e 4;
3° Anno: un esame sulle discipline n. 1, 2, 3 e 4.
Esame di diploma.
Art. 288. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 142. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2845, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in "Radiologia medica" e in "Anestesiologia" mutano rispettivamente la denominazione in quelle di "Radiologia" e di "Anestesiologia e rianimazione".
La scuola in "Neuropsichiatria" è soppressa e sostituita con la scuola in "Neurologia".
Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in "Psichiatria", "Puericultura" e "Malattie infettive".
Gli articoli da 166 e 172 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 166. - Presso l'istituto di radiologia è istituita la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce due diplomi:
a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapia).
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quaranta per il corso relativo al conseguimento del diploma in radiologia e in trenta per il corso in radiologia diagnostica.

Art. 167. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia, sono i seguenti, così ripartiti per ciascun anno di corso:

1° Anno:
1) Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazione di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomiapatologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

Art. 168. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia diagnostica, sono i seguenti, così ripartiti per ciascun anno di corso:

1° Anno:
1) Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° Anno:
1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale, Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

Art. 169. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie d'insegnamento dell'anno di fronte a una commissione costituita a norma dell'art. 131 di questo statuto.
In seguito al risultato degli esami la commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso.

Art. 170. - Al termine dell'ultimo anno di corso gli allievi che abbiano superato gli esami delle materie di detto anno, vengono ammessi a sostenere l'esame di diploma di fronte ad una commissione costituita a norma dell'art. 134 di questo statuto.

Art. 171. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti gli anni di corso, le conferenze, le esercitazioni, i seminari suddetti; hanno inoltre l'obbligo di internato per tutti gli anni di corso.
Tutti gli iscritti devono prestare regolare servizio nell'istituto di radiologia.

Art. 172. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 di questo statuto.
Gli articoli da 180 a 187 relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria che muta denominazione in neurologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 180. - Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in neurologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in neurologia.

Art. 181. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione in questa facoltà, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa università.

Art. 182. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Elementi di genetica;
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° Anno:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° Anno:
Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Tutte le discipline devono essere svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazioni di casi clinici.

Art. 183. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e prestare quotidianamente servizio come medici interni nei reparti psichiatrici dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali per il 1°, nei reparti neurologici dello stesso istituto, per il 2°, 3° e 4° anno, con diritto ad un mese di vacanze all'anno.
Per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ed altri ospedali la frequenza nei reparti neurologici potrà essere ridotta a non meno di sei mesi all'anno, per quelli che prestano servizio in ospedale psichiatrico la frequenza in reparto psichiatrico potrà essere di non meno di quattro mesi.

Art. 184. - Il numero massimo di iscritti è fissato a trenta per i complessivi quattro anni di corso.

Art. 185. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami; per i già specialisti in psichiatria e neuropsichiatria infantile e neurochirurgia potrà esservi abbuono di due anni e per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia) di un anno.

Art. 186. - Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola e dopo il superamento di un esame di ammissione da parte del candidato.

Art. 187. - Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla neurologia, in una prova orale ed in una prova pratica.
Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in neurologia, valido a tutti gli effetti di legge.
Gli articoli da 227 e 230 relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia sono abrogati e sostituiti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 227. - Presso la clinica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano dedicarsi all'esercizio di detta pratica medico-chirurgica.

Art. 228. - Il direttore della scuola è il direttore della cattedra di anestesiologia. Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 229. - La durata del corso degli studi è di tre anni.
Non è concesso alcun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno.

Art. 230. - Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti dalla scuola è sessanta per l'intero corso degli studi.

Art. 231. - La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, con le relative votazioni della carriera scolastica e degli altri documenti che l'aspirante ritenga opportuno.

Art. 232. - Le domande sono rimesse al direttore della scuola il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertarne la preparazione di base e le attitudini a seguire i corsi della scuola.
In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della facoltà.

Art. 233. - Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico della facoltà e su consiglio del direttore della scuola a professori di ruolo e fuori ruolo, aiuti ed assistenti e ad altre persone di riconosciuta competenza nel campo della specialità.

Art. 234. - Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato.
A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma.

Art. 235. - L'allievo che oltre alla frequenza alle lezioni non ha raggiunto un numero sufficiente di frequenze alle esercitazioni pratiche o al servizio di internato non viene ammesso agli esami di profitto o di diploma.

Art. 236. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami di profitto del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Art. 237. - Gli esami di profitto sono sostenuti di fronte ad una commissione proposta dal direttore della scuola ed approvata dal preside della facoltà.

Art. 238. - Gli esami di profitto possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Art. 239. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami speciali di profitto.

Art. 240. - La commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri, proposti dal direttore della scuola e scelti tra gli insegnanti della scuola stessa.
Almeno tre membri devono essere professori di ruolo.

Art. 241. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta a carattere clinico o sperimentale.
A coloro che hanno superato tale esame viene rilasciato il "Diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione".

Art. 242. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle previste dall'art. 136 dello statuto di questa università.

Art. 243. - Le materie d'insegnamento sono:

1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e rianimazione;
Internato.

2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.

3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Art. 244. - Costituisce parte integrante del corso l'insegnamento pratico che viene tenuto al letto del malato, nelle sale operatorie, di rianimazione e di endoscopia dei reparti clinici espressamente designati.

Art. 245. - Costituisce parte integrante del corso il servizio di internato presso i reparti clinici espressamente designati, il quale dura nove mesi ogni anno accademico.
Tale periodo può essere frazionato in periodi di tre mesi ciascuno.
Il servizio in internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.
Dopo l'articolo 275 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole in psichiatria, puericultura e malattie infettive.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 276. - Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in psichiatria, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in psichiatria. La scuola ha la durata di anni quattro. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione di questa facoltà, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa università.

Art. 277. - Le materie d'insegnamento sono:

1° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:
(Internato in neurologia);
Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° Anno:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° Anno:
Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni e dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e di prestare quotidiano servizio come medici interni, con diritto ad un mese di vacanza ogni anno, negli appositi reparti ove ha sede la scuola per il 1°, 3° e 4° anno. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.
Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare un servizio di internato nei reparti neurologici (sede della scuola di specializzazione in neurologia) per tutto il secondo anno, con diritto di un mese di vacanza salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali l'internato potrà essere ridotto a non meno di sei mesi, e per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi.

Art. 278. - Il numero massimo di iscritti è fissato in quindici per i complessivi quattro anni di corso.

Art. 279. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esame.
Per gli specialisti in neurologia e neuropsichiatria infantile potrà esservi abbuono di due anni, e per gli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina interna, neurochirurgia) di un anno. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola, e dopo il superamento di un esame di ammissione.

Art. 280. - Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno. Alla fine dei quattro anni gli allievi, che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge;

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 281. - Presso l'istituto di puericultura dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in puericultura.
Essa ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorico pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia. Per le iscrizioni, gli esami, le tasse ed ogni altra norma amministrativa, fa testo il regolamento delle scuole di specializzazione dell'università negli articoli da 122 a 137. Alla scuola possono essere ammessi non più di
trenta allievi per l'intero corso degli studi

Art. 282. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
Peculiarietà anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
Elementi di genetica medica ed eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.

2° Anno:
Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza nell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° Anno:
Tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede od altre istituzioni ed enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Art. 283. - Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal direttore della scuola, sentito il parere della facoltà.
Alla fine di ognuno dei due primi anni gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo anno l'allievo sosterrà un esame teorico generale, mentre al termine del terzo anno egli sosterrà un esame pratico unitamente allo esame di diploma che sarà valido a tutti gli effetti di legge.
Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate su parere favorevole del consiglio della scuola.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 284. - Presso l'istituto di clinica pediatrica è istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive.
La durata del corso di studi è di tre anni.
Potrà esservi ammesso un numero di sedici allievi complessivamente.
Direttore della scuola è il titolare della cattedra di malattie infettive.

Art. 285. - Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto della Università degli studi di Genova.

Art. 286. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica, applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno);

3° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno).
2) Malattie infettive dei paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Un regolamento interno regola i doveri degli specializzandi e l'orario delle lezioni ed esercitazioni nonché la frequenza nei reparti di degenza e nei laboratori.

Art. 287. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:
1° Anno: un esame sulle discipline n. 1 e 2;
2° Anno: un esame sulle discipline n. 2, 3 e 4;
3° Anno: un esame sulle discipline n. 1, 2, 3 e 4.
Esame di diploma.

Art. 288. - Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 142. - CARUSO