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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 868

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-12-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
dopo l'articolo 194 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale".
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Art. 195. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
Art. 196. - La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'università.
Art. 197. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 198. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi cinque iscritti, per ogni anno di corso, per un totale di quindici iscritti.
Art. 199. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.
3° Anno:
1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-bronco-esofagoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Art. 200. - L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e deve avere superato gli esami relativi.
Alla fine del 3° anno l'allievo oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovrà, per il conferimento del diploma di specialista, presentare una dissertazione scritta che dovrà discutere e sostenere inoltre una prova pratica sull'ammalato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 84. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
dopo l'articolo 194 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale".
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Art. 195. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
Art. 196. - La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'università.
Art. 197. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 198. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi cinque iscritti, per ogni anno di corso, per un totale di quindici iscritti.
Art. 199. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.
3° Anno:
1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-bronco-esofagoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Art. 200. - L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e deve avere superato gli esami relativi.
Alla fine del 3° anno l'allievo oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovrà, per il conferimento del diploma di specialista, presentare una dissertazione scritta che dovrà discutere e sostenere inoltre una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 84. - CARUSO