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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 796

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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Testo in vigore dal:  3-12-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 447 a 452, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali sono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli relativi all'istituzione delle due scuole in "Neurologia" e in "Psichiatria".

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 447. - La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia.
Gli anni di studio post-universitari, necessari per conseguire il titolo sono quattro.
Il numero massimo complessivo degli iscritti è fissato in venti.
L'iscrizione al primo anno di corso sarà subordinata al superamento di un esame di ammissione di carattere medico-generale.
Gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile, neuro-chirurgia potranno, previo superamento di un esame di ammissione, chiedere l'iscrizione al terzo anno di corso, mentre gli specialisti in discipline affini potranno sempre previo superamento di un esame di ammissione, chiedere l'iscrizione al secondo anno di corso.
Art. 448. - Le materie d'insegnamento, divise per anno di corso, sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (I);
7) Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);
4) Neuroradiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);
2) Clinica neurologica;
3) Elettroencefalografia;
4) Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
5) Neuro-oftalmologia;
6) Neuro-otologia;
7) Esami di laboratorio.
4° Anno:
1) Clinica neurologica e terapia (II);
2) Neurochirurgia;
3) Teoria e clinica della riabilitazione;
4) Neurologia in rapporto alla patologia internistica;
5) Neurotraumatologia, anche sotto l'aspetto della medicina legale.
Art. 449. - Gli allievi hanno l'obbligo di svolgere l'internato per l'intero anno accademico: per il 1° anno in psichiatria, per gli altri tre anni in neurologia (sede della scuola).
L'internato in psichiatria potrà essere ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ospedalieri e di quattro mesi per quelli che prestano regolare servizio in istituti psichiatrici.
L'internato in neurologia potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ospedalieri.
L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico dimostrativo sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico, dovranno essere approvate dal direttore dell'istituto.
Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso per il passaggio all'anno successivo. Gli esami riguardano le singole materie di ciascun anno di corso. Alla fine del 4° anno di corso, gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali del predetto 4° anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 450. - La scuola di specializzazione in psichiatria conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono quattro.
Il numero complessivo degli iscritti è fissato in venti.
L'iscrizione al primo anno di corso sarà subordinata al superamento di un esame di ammissione di carattere medico-generale.
Gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile, neuro-chirurgia potranno, previo superamento di un esame di ammissione, chiedere l'iscrizione al terzo anno di corso, mentre gli specialisti in discipline affini potranno, sempre previo superamento di un esame di ammissione, chiedere l'iscrizione al secondo anno di corso.
Art. 451. - Le materie di insegnamento, divise per anno di corso, sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (I);
7) Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
1) Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuroradiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia.
3° Anno:
1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia (II);
3) Clinica psichiatrica (I);
4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Esami di laboratorio;
7) Psichiatria in rapporto con la patologia.
4° Anno:
1) Clinica psichiatrica (II);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastico, igiene e profilassi mentale).
Art. 452. - Gli allievi hanno l'obbligo di svolgere lo internato per l'intero anno accademico: per il 1°, 3° e 4° corso in psichiatria (sede della scuola), per il 2° corso in neurologia. L'internato in psichiatria potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestano regolare servizio in istituti psichiatrici.
L'internato in neurologia potrà essere ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestano regolare servizio in istituti psichiatrici e di quattro mesi per quelli che prestano regolare servizio in reparti neurologici ospedalieri.
L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico-dimostrativo-sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali, sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico dovranno essere approvate dal direttore dell'istituto.
Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso per il passaggio all'anno successivo.
Gli esami riguardano le singole materie di ciascun anno di corso.
Alla fine del 4° anno di corso, gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali di detto anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.
Gli articoli da 453 a 458 relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria che assume la denominazione di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 453. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
Art. 454. - Gli anni di studio post-universitari necessari per conseguire il titolo sono tre.
Art. 455. - Il numero massimo degli iscritti ad ogni anno di corso è di cinque, per un totale di quindici specializzandi.
Art. 456. - Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle visite cliniche, alle medicature agli ambulatori ed a tutte quelle pratiche inerenti ai servizi della specialità.
Il piano degli studi prevede i seguenti insegnamenti:
1° Anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1) Tecniche operative in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto all'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto all'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia;
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.
3° Anno:
1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Art. 457. - Le lezioni sono teoriche e pratiche sulla scorta dei casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame.
Art. 458. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame sulle materie dell'anno e non potranno essere ammessi al corso successivo senza aver superato tale esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 20. - CARUSO