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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 781

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-12-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione che conferiscono il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, è aggiunta la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.
Dopo l'articolo 156 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.
Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
Art. 157. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso per un totale di 30 specializzandi.
1° Anno:
Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (biennale).
2° Anno:
Odontoiatria conservativa (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale);
Parodontologia (biennale);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (biennale).
3° Anno:
Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (biennale);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
Parodontologia (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 11. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione che conferiscono il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, è aggiunta la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.
Dopo l'articolo 156 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 157. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso per un totale di 30 specializzandi.
1° Anno:
Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (biennale).
2° Anno:
Odontoiatria conservativa (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale);
Parodontologia (biennale);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
Chirurgia maxillo-facciale (biennale).
3° Anno:
Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (biennale);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);
Parodontologia (biennale);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 11. - CARUSO