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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 733

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è modificato nel senso che gli insegnamenti di "epigrafia e antichità romane", "epigrafia e antichità greche", "topologia di Roma e dell'Italia antica", "indologia" sono sostituiti rispettivamente da "epigrafia romana", "epigrafia greca", "topologia antica", "sanscrito".
Allo stesso elenco sono aggiunti gli insegnamenti di:
Archivistica;
Bibliografia e biblioteconomia;
Paleografia greca;
Antichità greche e romane;
Storia orientale antica;
Numismatica;
Paletnologia;
Psicologia sperimentale;
Storia della lingua francese;
Filologia slava;
Letteratura umanistica;
Storia comparata delle lingue classiche.
Sempre nello stesso articolo il decimo comma e cioè:
"Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni" è soppresso.
Nello stesso articolo la parte concernente le norme comuni per l'esame di laurea è modificata nel senso che il comma b) è abrogato e sostituito dal seguente:
b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta.
Art. 30, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'istituto di storia antica e archeologia è diviso nei due nuovi istituti di "storia antica" e di "archeologia e storia dell'arte".
Allo stesso elenco è aggiunto l'istituto di "paleografia e bibliologia".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 143. - CARUSO