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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 729

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 100, relativo all'ordinamento del biennio propedeutico degli studi di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:
Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono inoltre ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria i seguenti insegnamenti fondamentali:
1° Anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.
2° Anno:
1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;
4), 5), 6): altri insegnamenti (almeno uno e non più di tre), da scegliersi, a seconda del corso di laurea prescelto, fra i seguenti:
Disegno II (differenziato a seconda del corso di laurea);
Geometria II;
Mineralogia;
Litologia e geologia;
Metodi di osservazioni e misura (teoria e pratica delle misure);
Tecnologie generali dei materiali;
Chimica applicata;
Chimica organica;
Fisica atomica;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Economia ed organizzazione aziendale;
Complementi di chimica generale ed inorganica.
Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "Biologia marina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: CAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 146. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 100, relativo all'ordinamento del biennio propedeutico degli studi di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:
Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Sono inoltre ammessi i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria i seguenti insegnamenti fondamentali:
1° Anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.
2° Anno:
1) Analisi matematica II;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica II;
4), 5), 6): altri insegnamenti (almeno uno e non più di tre), da scegliersi, a seconda del corso di laurea prescelto, fra i seguenti:
Disegno II (differenziato a seconda del corso di laurea);
Geometria II;
Mineralogia;
Litologia e geologia;
Metodi di osservazioni e misura (teoria e pratica delle misure);
Tecnologie generali dei materiali;
Chimica applicata;
Chimica organica;
Fisica atomica;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Economia ed organizzazione aziendale;
Complementi di chimica generale ed inorganica.
Art. 103. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "Biologia marina".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: CAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 146. - CARUSO