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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 727

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:
Biologia molecolare;
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica dei composti eterociclici;
Farmacologia molecolare;
Metodi matematici e statistici in chimica e biologia.
Nello stesso articolo il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Nel sostenere gli esami lo studente deve rispettare il seguente ordine di precedenza:
l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di chimica organica, di chimica farmaceutica e delle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
l'esame di chimica organica deve precedere quelli di chimica biologica e di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
l'esame di anatomia umana deve precedere quello di fisiologia generale (biennale);
gli esami di fisiologia generale (biennale) e di chimica biologica debbono precedere quello di farmacologia e farmacognosia; gli esami di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale) sono propedeutici i primi nei confronti dei successivi".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 148. - CARUSO