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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 725

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 132, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione che rilasciano diplomi di specialità nelle discipline professionali medico-chirurgiche è modificato nel senso che la denominazione della scuola di specializzazione in "Medicina legale" è cambiata in quella di scuola di specializzazione in "Medicina legale e delle assicurazioni".
L'art. 200, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 200. - La durata del corso è di tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.
Al termine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento.
Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.
L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.
I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma, si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà riconosciuta la loro idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.
2° Anno:
Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.
3° Anno:
Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale e di ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 138. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 132, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione che rilasciano diplomi di specialità nelle discipline professionali medico-chirurgiche è modificato nel senso che la denominazione della scuola di specializzazione in "Medicina legale" è cambiata in quella di scuola di specializzazione in "Medicina legale e delle assicurazioni".
L'art. 200, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 200. - La durata del corso è di tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.
Al termine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento.
Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.
L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.
I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma, si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà riconosciuta la loro idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.
2° Anno:
Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.
3° Anno:
Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale e di ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 138. - CARUSO