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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 724

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-11-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione
Decreta:
Lo statuto dell'università degli studi di Pisa approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'ordinamento della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti è modificato nel senso che il primo comma dell'art. 157 e l'ultimo comma dell'art. 161 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 157 (primo comma). - "Possono iscriversi alla scuola, speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facoltà che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonché, limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche e gli studenti che abbiano compiuto il secondo anno del corso in geologia e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati".
Art. 161 (ultimo comma). - "Nel biennio di studi è previsto un periodo minimo di due mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso una soprintendenza alle antichità per gli archeologi preistorici e classici, o, per gli archeologi medioevalisti, presso una soprintendenza ai monumenti e alle gallerie".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 141. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Pisa approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ordinamento della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti è modificato nel senso che il primo comma dell'art. 157 e l'ultimo comma dell'art. 161 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 157 (primo comma). - "Possono iscriversi alla scuola, speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facoltà che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonché, limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche e gli studenti che abbiano compiuto il secondo anno del corso in geologia e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati".
Art. 161 (ultimo comma). - "Nel biennio di studi è previsto un periodo minimo di due mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso una soprintendenza alle antichità per gli archeologi preistorici e classici, o, per gli archeologi medioevalisti, presso una soprintendenza ai monumenti e alle gallerie".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 141. - CARUSO