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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 597

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-9-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 465, 466 e 467 relativi alla scuola di specializzazione in "Radiologia" e gli articoli 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 e 615 relativi al corso di perfezionamento in "Medicina nucleare" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 465. - La scuola di specializzazione in "Radiologia" conferisce il diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia, della medicina nucleare (diagnostica e terapeutica) e il diploma di specialista in radiologia diagnostica, che abilita all'esercizio professionale specialistico della roentgendiagnostica.
Il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola è di 10 per anno.
Art. 466. - Diploma di specializzazione in radiologia: durata anni 4.
Programma d'insegnamento:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari.
È obbligatorio l'internato.
Art. 467. - Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica: durata anni 3.
Programma di insegnamento:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Metodica di esplorazione dei vari organi e apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
È obbligatorio l'internato.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 607. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la finalità di fornire una preparazione specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e per quello terapeutico dei radionuclidi.
Art. 608. - Il corso degli studi nella scuola ha la durata di tre anni accademici.
Art. 609. - Gli insegnamenti sono impartiti in collaborazione dalla 2° clinica medica e dall'Istituto di radiologia medica della Università di Roma.
Art. 610. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
È previsto un concorso per l'ammissione.
Art. 611. - Il numero degli iscritti nei tre anni di corso non potrà essere superiore a trenta, dieci per ogni anno.
Art. 612. - Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti.
Art. 613. - Per il conseguimento del diploma ogni allievo dovrà sostenere davanti all'apposita commissione la discussione di una tesi scritta su di un argomento di medicina nucleare.
Art. 614. - La direzione della scuola viene assunta ad anni alterni dal direttore dalla 20 clinica medica e dal direttore dell'Istituto di radiologia della Università di Roma, i quali concordano preventivamente ogni anno i programmi.
Art. 615. - Le materie di insegnamento riportate secondo i diversi anni di corso sono le seguenti:
1° Anno:
1) Fondamenti di matematica e di statistica;
2) Fisica nucleare e delle radiazioni;
3) Tecniche per le misure di radioattività;
4) Dosimetria.
2° Anno:
1) Teoria dei traccianti;
2) Elementi di radiochimica;
3) Applicazioni diagnostica I;
4) Elementi di radiobiologia.
3° Anno:
1) Applicazioni diagnostica II;
2) Applicazioni terapeutiche;
3) Radioprotezione e legislazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 14. - CARUSO