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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 487

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-8-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facoltà di economia e commercio è modificata nel senso che la scuola stessa è intitolata al prof. Vittorio Valletta.
Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Didattica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Archeologia medioevale;
Storia bizantina;
Filologia dantesca;
Filologia semitica;
Storia della critica letteraria;
Sociologia.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ebraico e lingue semitiche comparate" muta denominazione in quella di "Ebraico ed aramaico".
Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di:
Logica;
Didattica.
Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.
Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia e critica del cinema;
Psicopedagogia.
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.
Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.
Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione
Art. 119. - È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.
Art. 120. La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:
a) indirizzo psico-pedagogico;
b) indirizzo socio-pedagogico;
c) indirizzo industriale e del lavoro.
Art. 121. - Per lo svolgimento delle sue attività la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati.
Art. 122. - Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente.
Art. 123. - La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni.
Art. 124. - Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120.
Art. 125. - Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi - eletti di anno in anno dagli allievi della scuola - in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni.
Art. 126. - La direzione della scuola è affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio.
Art. 127. - Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi:
a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto;
b) insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo, obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto.
Art. 128. - Gli insegnamenti comuni sono:
1) Metodologia della ricerca;
2) Pedagogia contemporanea;
3) Tecnologia dell'educazione;
4) Psicologia generale e differenziale;
5) Sociologia generale;
6) Fondamenti di psicopatologia e di igiene mentale;
7) Statistica.
Art. 129. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono:
1) Psicopedagogia;
2) Didattica generale e differenziale;
3) Psicologia dell'età evolutiva;
4) Psicologia clinica;
5) Fisiopatologia dell'età evolutiva;
6) Fondamenti di biologia umana e di auxologia.
Art. 130. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono:
1) Socio-pedagogia;
2) Metodologia dell'azione sociale;
3) Antropologia culturale;
4) Elementi di economia politica dell'educazione;
5) Sociologia degli insediamenti umani;
6) Elementi di diritto familiare e minorile.
Art. 131. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro sono:
1) Pedagogia della formazione tecnico-professionale e dell'industria;
2) Elementi di organizzazione industriale;
3) Orientamento professionale;
4) Psicologia sociale;
5) Psicologia del lavoro e ergonomia;
6) Elementi di medicina del lavoro.
Art. 132. - Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo.
Art. 133. - Il finanziamento della scuola è assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario.
La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.
Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Scuola di specializzazione in fisica cosmica
Art. 288. - Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 289. - La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche.
Art. 290. - Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari.
Insegnamenti fondamentali:
Fisica della radiazione cosmica (1° anno);
Astrofisica delle alte energie (2° anno);
Fisica solare (2° anno);
Fisica dello spazio (1° anno);
Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno);
Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno).
Insegnamenti complementari:
Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno);
Particelle elementari (1° anno);
Complementi di astrofisica (2° anno);
Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno).
Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite da permanenza in laboratori specializzati.
Art. 291. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola.
Art. 292. - Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari.
Art. 293. - Il diploma è rilasciato agli iscritti in base:
a) alla regolare frequenza dei corsi teorici e delle esercitazioni;
b) all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali e su almeno due complementari;
c) all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita commissione costituita di sette insegnanti della scuola.
Art. 294. - Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.
Art. 295. - Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola.
Art. 296. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
La denominazione della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) annessa alla facoltà di economia e commercio è modificata nel senso che la scuola stessa è intitolata al prof. Vittorio Valletta.
Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Didattica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Archeologia medioevale;
Storia bizantina;
Filologia dantesca;
Filologia semitica;
Storia della critica letteraria;
Sociologia.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ebraico e lingue semitiche comparate" muta denominazione in quella di "Ebraico ed aramaico".
Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea di filosofia sono aggiunti quelli di:
Logica;
Didattica.
Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.
Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia e critica del cinema;
Psicopedagogia.
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia e critica del cinema;
Storia della lingua latina.
Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione

Art. 119. - È istituita una scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione annessa alla facoltà di magistero.
Art. 120. La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:
a) indirizzo psico-pedagogico;
b) indirizzo socio-pedagogico;
c) indirizzo industriale e del lavoro.
Art. 121. - Per lo svolgimento delle sue attività la scuola si avvale delle strutture dell'Istituto di pedagogia e di altri istituti interessati.
Art. 122. - Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente.
Art. 123. - La scuola è biennale: non sono consentite abbreviazioni.
Art. 124. - Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di perfezionamento in psico-pedagogia o in socio-pedagogia o in pedagogia industriale e del lavoro corrispondentemente agli indirizzi di cui all'art. 120.
Art. 125. - Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi - eletti di anno in anno dagli allievi della scuola - in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni.
Art. 126. - La direzione della scuola è affidata a un professore ufficiale di materia pedagogica nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio.
Art. 127. - Gli insegnamenti sono suddivisi in due gruppi:
a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto;
b) insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo, obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto.
Art. 128. - Gli insegnamenti comuni sono:
1) Metodologia della ricerca;
2) Pedagogia contemporanea;
3) Tecnologia dell'educazione;
4) Psicologia generale e differenziale;
5) Sociologia generale;
6) Fondamenti di psicopatologia e di igiene mentale;
7) Statistica.
Art. 129. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo psico-pedagogico sono:
1) Psicopedagogia;
2) Didattica generale e differenziale;
3) Psicologia dell'età evolutiva;
4) Psicologia clinica;
5) Fisiopatologia dell'età evolutiva;
6) Fondamenti di biologia umana e di auxologia.
Art. 130. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo socio-pedagogico sono:
1) Socio-pedagogia;
2) Metodologia dell'azione sociale;
3) Antropologia culturale;
4) Elementi di economia politica dell'educazione;
5) Sociologia degli insediamenti umani;
6) Elementi di diritto familiare e minorile.
Art. 131. - Gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo Industriale e del lavoro sono:
1) Pedagogia della formazione tecnico-professionale e dell'industria;
2) Elementi di organizzazione industriale;
3) Orientamento professionale;
4) Psicologia sociale;
5) Psicologia del lavoro e ergonomia;
6) Elementi di medicina del lavoro.
Art. 132. - Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una tesi riguardante una delle discipline dell'indirizzo.
Art. 133. - Il finanziamento della scuola è assicurato mediante i proventi delle tasse, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, e da una dotazione annua sul bilancio universitario.
La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni.
Dopo l'art. 287 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in fisica cosmica annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Scuola di specializzazione in fisica cosmica

Art. 288. - Alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una Scuola di specializzazione in fisica cosmica avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica cosmica e spaziale conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 289. - La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche.
Art. 290. - Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari.

Insegnamenti fondamentali:
Fisica della radiazione cosmica (1° anno);
Astrofisica delle alte energie (2° anno);
Fisica solare (2° anno);
Fisica dello spazio (1° anno);
Tecniche di fisica cosmica e spaziale con esercizi di laboratorio (1° anno);
Modulazione cosmica e problemi di origini (2° anno).

Insegnamenti complementari:
Geomagnetismo e magnetismo interplanetario (1° anno);
Particelle elementari (1° anno);
Complementi di astrofisica (2° anno);
Elettronica (con esercitazioni di laboratorio) (2° anno).

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, seminari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite da permanenza in laboratori specializzati.
Art. 291. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in matematica ed in ingegneria. Essi dovranno dimostrare, con un colloquio di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola.
Art. 292. - Le commissioni degli esami di profitto sono costituite di insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari.
Art. 293. - Il diploma è rilasciato agli iscritti in base:
a) alla regolare frequenza dei corsi teorici e delle esercitazioni;
b) all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali e su almeno due complementari;
c) all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita commissione costituita di sette insegnanti della scuola.
Art. 294. - Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima; esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.
Art. 295. - Il consiglio direttivo di cui all'art. 271 nomina il direttore della scuola.
Art. 296. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 103. - GRECO