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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 484

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-8-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 138, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le denominazioni delle discipline in a Radiologia medica e medicina nucleare", e "Anestesiologia" sono cambiate in quelle di "Radiologia" e di "Anestesiologia e rianimazione".
Gli articoli 169, 170, 188, 189, 190, 191 relativi alle scuole di specializzazione in radiologia medica e medicina nucleare e in anestesiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 169. - La scuola conferisce due diplomi:
a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare;
b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica.
Alla scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
Il diploma di specializzazione in radiologia viene conseguito dopo quattro anni di corso.
L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a otto allievi (totale 32 specializzandi).
Programma di insegnamento:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari.
Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia.
Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.
Alla fine dei quattro anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Art. 170. - Il diploma di specializzazione in radiologia-diagnostica viene conseguito dopo tre anni di corso.
L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a otto allievi (totale 24 specializzandi).
Programma di insegnamento:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Metodica di esplorazioni dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia.
Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.
Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 188. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti è limitato a trenta per ogni anno (totale n. 90 specializzandi).
Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.
Art. 189. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.
Art. 190. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi compreso le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 191. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 100. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 138, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le denominazioni delle discipline in a Radiologia medica e medicina nucleare", e "Anestesiologia" sono cambiate in quelle di "Radiologia" e di "Anestesiologia e rianimazione".
Gli articoli 169, 170, 188, 189, 190, 191 relativi alle scuole di specializzazione in radiologia medica e medicina nucleare e in anestesiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 169. - La scuola conferisce due diplomi:
a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare;
b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica.
Alla scuola sono ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
Il diploma di specializzazione in radiologia viene conseguito dopo quattro anni di corso.
L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a otto allievi (totale 32 specializzandi).
Programma di insegnamento:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni, e seminari.
Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia.
Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.
Alla fine dei quattro anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Art. 170. - Il diploma di specializzazione in radiologia-diagnostica viene conseguito dopo tre anni di corso.
L'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a otto allievi (totale 24 specializzandi).
Programma di insegnamento:
1° Anno:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Metodica di esplorazioni dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia.
Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.
Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 188. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha la durata di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti è limitato a trenta per ogni anno (totale n. 90 specializzandi).
Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.
Art. 189. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.
Art. 190. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi compreso le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 191. - Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 100. - GRECO