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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 444

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-8-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - È abrogato e sostituito dal seguente: "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facoltà debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto fallimentare;
Diritto finanziario;
Diritto pubblico comparato;
Giustizia costituzionale;
Logica giuridica;
Sociologia del diritto;
Diritto di famiglia;
Diritto bancario (e di borsa);
Diritto penale commerciale;
Diritto e procedura penale militare;
Diritto urbanistico;
Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
Diritto anglo-americano;
Diritto dei paesi socialisti;
Diritto e organizzazione delle comunità europee;
Contabilità dello Stato;
Teoria generale del processo;
Storia delle codificazioni moderne;
Storia del pensiero giuridico;
Politica economica e finanziaria.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritto internazionale privato" muta denominazione in quella di "Diritto internazionale privato e processuale".
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi.
Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma 6 aggiunto il seguente: "La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facoltà".
Art. 10, relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 35. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 2. - È abrogato e sostituito dal seguente: "I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno l'obbligo di presentare, entro il mese di giugno, al preside delle rispettive facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i consigli di facoltà debbono esaminarli entro il mese di ottobre, e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto fallimentare;
Diritto finanziario;
Diritto pubblico comparato;
Giustizia costituzionale;
Logica giuridica;
Sociologia del diritto;
Diritto di famiglia;
Diritto bancario (e di borsa);
Diritto penale commerciale;
Diritto e procedura penale militare;
Diritto urbanistico;
Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
Diritto anglo-americano;
Diritto dei paesi socialisti;
Diritto e organizzazione delle comunità europee;
Contabilità dello Stato;
Teoria generale del processo;
Storia delle codificazioni moderne;
Storia del pensiero giuridico;
Politica economica e finanziaria.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritto internazionale privato" muta denominazione in quella di "Diritto internazionale privato e processuale".
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti complementari di: demografia, legislazione del lavoro, diritto pubblico nord-americano, diritto coloniale e diritto pubblico francese sono soppressi.
Nel predetto corso di laurea, dopo l'ultimo comma 6 aggiunto il seguente: "La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio di facoltà".
Art. 10, relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 35. - CARUSO