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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 424

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-8-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che le denominazioni degli istituti di cui al n. 7 "Istituto di politica economica e finanziaria" e al n. 14 "Istituto di lingua e letteratura tedesca" (che comprende anche filologia germanica) sono mutate in quelle di:
7. Istituto di politica economica e finanziaria (che comprende anche scienza delle finanze e diritto finanziario);
14. Istituto di lingue e letterature germaniche.
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Dialettologia italiana;
Linguistica generale.
L'art. 42, concernente le norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in materie letterarie è soppresso.
Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Antropologia criminale;
Istituzioni di patologia generale;
Oncologia sperimentale;
Immunologia;
Radiobiologia;
Medicina nucleare;
Virologia;
Ottica fisio-patologica;
Nefrologia medica;
Dermatologia allergologica e professionale;
Statistica medica e biometria.
Art. 63. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche".
Dopo l'art. 69 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche
Art. 70. - Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica e scientifica.
Insegnamenti fondamentali:
Biennio:
1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.
Triennio:
11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
* 24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.
Insegnamenti complementari:
Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
* Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica dei prodotti dietetici;
* Complementi di chimica tossicologica;
* Microchimica;
* Stechiometria;
Zoologia e parassitologia.
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.
Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.
La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.
Art. 148, relativo alla scuola di specializzazione in diplomatica ed archivistica è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il consiglio della scuola si compone dei professori incaricati degli insegnamenti costitutivi, ed è presieduto dal direttore nominato per un triennio alternativamente dalla facoltà di giurisprudenza e dalla facoltà di lettere e filosofia nella persona di un professore di ruolo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 29. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che le denominazioni degli istituti di cui al n. 7 "Istituto di politica economica e finanziaria" e al n. 14 "Istituto di lingua e letteratura tedesca" (che comprende anche filologia germanica) sono mutate in quelle di:
7. Istituto di politica economica e finanziaria (che comprende anche scienza delle finanze e diritto finanziario);
14. Istituto di lingue e letterature germaniche.
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Dialettologia italiana;
Linguistica generale.
L'art. 42, concernente le norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in materie letterarie è soppresso.
Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Antropologia criminale;
Istituzioni di patologia generale;
Oncologia sperimentale;
Immunologia;
Radiobiologia;
Medicina nucleare;
Virologia;
Ottica fisio-patologica;
Nefrologia medica;
Dermatologia allergologica e professionale;
Statistica medica e biometria.
Art. 63. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche".
Dopo l'art. 69 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 70. - Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica e scientifica.
Insegnamenti fondamentali:
Biennio:
1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.
Triennio:
11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti); * 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
* 24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.
Insegnamenti complementari:
Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
* Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica dei prodotti dietetici;
* Complementi di chimica tossicologica;
* Microchimica;
* Stechiometria;
Zoologia e parassitologia.
Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.
Per ottenere l'iscrizione al 3° anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.
La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.
Art. 148, relativo alla scuola di specializzazione in diplomatica ed archivistica è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il consiglio della scuola si compone dei professori incaricati degli insegnamenti costitutivi, ed è presieduto dal direttore nominato per un triennio alternativamente dalla facoltà di giurisprudenza e dalla facoltà di lettere e filosofia nella persona di un professore di ruolo".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969

Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 29. - CARUSO