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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 396

Proroga della validità dei decreti emanati per la esecuzione della Convenzione Yaoundè del 20 luglio 1963 relativa all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  25-7-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, sulla ratifica e l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943, sulla nozione di "prodotti originari", e metodi di cooperazione amministrativa ai fini della applicazione del titolo I della convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1967, n. 701, sulla nozione di origine di alcuni prodotti ai fini dell'applicazione del titolo I della convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio;
Vista la decisione del 28 maggio 1969 del consiglio di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio, relativa alle misure transitorie da porre in atto dopo il 31 maggio 1969, adottata ai sensi dell'art. 60 della convenzione di Yaoundè del 20 luglio 1963;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24, dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960 che stabilisce la tariffa doganale comune, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;
Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza prevista dall'art. 59 della convenzione di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli Atti connessi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


La validità dei decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943 e 27 maggio 1967, n. 701 citati nelle premesse, è prorogata fino all'entrata in vigore della nuova Convenzione prevista dall'art. 60 della Convenzione di Yaoundè del 20 luglio 1963 e comunque non oltre il 30 giugno 1970.