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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 247

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-6-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50, relativo alle norme concernenti gli esami per i corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali e per il diploma di statistica è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta. L'argomento della dissertazione scritta viene scelto dal candidato tra le materie fondamentali e complementari delle quali abbia superato gli esami.
L'esame di laurea consiste nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto dal candidato tra le materie fondamentali e complementari delle quali abbia superato gli esami.
Il tema della dissertazione scritta deve essere approvato dal preside, sentito il professore della materia.
Il tema della dissertazione scritta deve essere presentato sei mesi prima della sessione di laurea".
Art. 230, relativo alle scuole di perfezionamento e di specializzazione istituite presso la facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali, è modificato nel senso che è aggiunta la seguente:
scuola di perfezionamento in statistica sanitaria.
Dopo l'art. 246 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione e all'ordinamento della scuola di perfezionamento in statistica sanitaria.

Scuola di perfezionamento in statistica sanitaria

Art. 247. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia ed i laureati in scienze statistiche e demografiche.
Art. 248. - La scuola di perfezionamento in statistica sanitaria ha la durata di due anni.
Art. 249. - L'ordine degli studi comprende insegnamenti comuni per tutti gli iscritti ed altri particolari rispettivamente per gli statistici e per i medici.
I corsi sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche e da visite presso istituti e centri specializzati nella ricerca statistica.
Art. 250. - Sono materie comuni di insegnamento: 1) statistica sanitaria; 2) metodi statistici applicati alla biologia, alla medicina e alla farmacologia; 3) calcolo meccanografico ed elettronico; 4) statistica demografica e patologica; 5) statistica medica; 6) statistica dell'organizzazione igienico-sanitaria; 7) le rilevazioni statistiche nella sicurezza sociale; 8) epidemiologia della patologia umana; 9) sociologia sanitaria e sanità pubblica.
Sono materie di insegnamento per i medici: 1) elementi di metodologia statistica; 2) demografia; 3) nozioni di calcolo delle probabilità.
Sono materie di insegnamento per gli statistici: 1) elementi di biologia; 2) elementi di fisiologia; 3) elementi di patologia; 4) elementi di genetica.
Art. 251. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni al fine di ottenere l'attestato di frequenza per l'ammissione agli esami.
Art. 252. - Alla fine del corso degli studi gli iscritti, per conseguire il diploma in statistica sanitaria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di statistica sanitaria, dinanzi ad una commissione costituita da insegnanti della scuola".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 194. - GRECO