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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 230

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Filologia slava;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia delle lingue iberiche;
Storia della lingua russa;
Storia delle religioni;
Antropologia;
Etnologia;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Strutturalismo linguistico;
Letteratura dei paesi francofoni;
Lingua e letteratura catalana;
Letteratura dei paesi di lingua inglese;
Lingua e letteratura bulgara;
Lingue e letterature della Jugoslavia;
Lingue e letterature della Cecoslovacchia;
Storia della critica letteraria.
Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di:
Grammatica tradizionale della lingua araba;
Dialettologia araba;
Lingua e letteratura afghana;
Lingua e letteratura armena;
Filologia iranica e armena;
Islamistica;
Lingua e letteratura mongola;
Lingua e letteratura finlandese;
Lingua e letteratura ungherese;
Filologia uralo-altaica;
Lingua e letteratura bengali;
Lingue e letterature dravidiche;
Lingua e letteratura birmana;
Lingua e letteratura cambogiana;
Lingua e letteratura Siamese;
Lingua e letteratura malese-indonesiana;
Indologia;
Lingua e letteratura cinese moderna;
Lingua e letteratura coreana;
Lingua e letteratura tibetana;
Lingua e letteratura vietnamita;
Sinologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 178. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Filologia slava;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia delle lingue iberiche;
Storia della lingua russa;
Storia delle religioni;
Antropologia;
Etnologia;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Strutturalismo linguistico;
Letteratura dei paesi francofoni;
Lingua e letteratura catalana;
Letteratura dei paesi di lingua inglese;
Lingua e letteratura bulgara;
Lingue e letterature della Jugoslavia;
Lingue e letterature della Cecoslovacchia;
Storia della critica letteraria.
Art. 20. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di:
Grammatica tradizionale della lingua araba;
Dialettologia araba;
Lingua e letteratura afghana;
Lingua e letteratura armena;
Filologia iranica e armena;
Islamistica;
Lingua e letteratura mongola;
Lingua e letteratura finlandese;
Lingua e letteratura ungherese;
Filologia uralo-altaica;
Lingua e letteratura bengali;
Lingue e letterature dravidiche;
Lingua e letteratura birmana;
Lingua e letteratura cambogiana;
Lingua e letteratura Siamese;
Lingua e letteratura malese-indonesiana;
Indologia;
Lingua e letteratura cinese moderna;
Lingua e letteratura coreana;
Lingua e letteratura tibetana;
Lingua e letteratura vietnamita;
Sinologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1969

Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 178. - GRECO