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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. 22

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-3-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: "Istituto di clinica neurochirurgica".
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari, del corso di laurea in medicina è chirurgia sono aggiunti quelli di:
Psichiatria;
Neuropsichiatria infantile;
Fisiologia della nutrizione;
Tossicologia;
Gerontologia;
Anestesia e rianimazione.
Art. 39. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di zoocultura è soppresso e sono istituiti i seguenti:
Avicoltura e coniglicoltura;
Apicoltura e bachicoltura (semestrale);
Agrumicoltura;
Microbiologia lattiero-casearia;
Microbiologia del terreno;
Parassitologia animale dei vegetali;
Tecnica della meccanizzazione agricola (semestrale);
Urbanistica rurale;
Virologia vegetale;
Sociologia rurale (semestrale);
Economia del mercato dei prodotti agricoli.
Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Biochimica fisica.
Art. 56, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:
1) l'esame di istituzioni di matematiche dovrà precedere l'esame di fisica e quello di genetica;
2) l'esame di chimica generale ed inorganica dovrà precedere l'esame di chimica organica;
3) l'esame di fisica dovrà precedere l'esame di chimica organica;
4) l'esame di chimica organica dovrà precedere quello di chimica biologica;
5) l'esame di istologia ed embriologia dovrà precedere gli esami di anatomia umana e di anatomia comparata;
6) l'esame di chimica biologica dovrà precedere lo esame di fisiologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 103. - GRECO