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REGIO DECRETO 10 dicembre 1868, n. 4753

Risguardante gli studi e gli esami degli aspiranti al diploma d'Ingegnere Architetto nelle Università di Catania e Messina. (068U4753)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1869 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-1-1869
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Decreto Prodittatoriale in  data  17  ottobre  1860,  col
quale fu estesa alle Provincie  Siciliane  la  Legge  sulla  pubblica
istruzione del 13 novembre 1859; 
 
  Veduto che all'articolo 7 del Decreto  sopracitato  venne  disposto
che  alla  Facolta'  di  scienze  fisiche  e  matematiche  della   R.
Universita' di Palermo sarebbe  annessa  una  Scuola  d'applicazione,
cogli insegnamenti indicati nell'articolo 53 della Legge 13  novembre
1859, e da determinarsi mediante apposito Regolamento; 
 
  Veduto il Regolamento per la Facolta' di scienze fisiche,  naturali
e matematiche, approvato col Nostro Decreto  14  settembre  1862,  n.
842; 
 
  Vedute le Disposizioni del Ministro della  Pubblica  Istruzione  in
data 5 e 7 maggio, e 17 agosto 1863,  colle  quali  venne  provveduto
agli studi ed alle pratiche cui devono  attendere  coloro  che,  dopo
aver  conseguita  la  licenza  in  matematiche  pure  in  una   delle
Universita' di Catania e Messina, aspirassero al diploma  d'Ingegnere
Architetto,  dichiarandosi  espressamente  che   tale   provvedimento
sarebbe   duraturo   finche'   non   fosse   istituita   una   Scuola
d'applicazione nelle Provincie Siciliane; 
 
  Veduti i Decreti del Ministro della Pubblica Istruzione in data  20
dicembre 1866 e 28  dicembre  1867,  coi  quali  dichiaravasi  aperta
presso  la  R.  Universita'  di  Palermo,  a   cominciare   dall'anno
scolastico 1866-67, la Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri, la cui
fondazione fu stabilita dal Decreto Prodittatoriale 17 ottobre  1860,
e se ne approvava il Regolamento; 
 
  Ritenuto  che  coll'apertura  della   Scuola   d'applicazione   ora
indicata,   nelle   condizioni   stabilite   dal   predetto   Decreto
Prodittatoriale, vennero a  cessare  le  ragioni  delle  Disposizioni
Ministeriali sopra citate; 
 
  A norma delle disposizioni date col Nostro Decreto 8  maggio  1864,
n. 1779, relativamente agli studi e alle pratiche  d'Ingegnere  nelle
Provincie Lombarde, Parmensi e Modenesi, e coll'altro Nostro  Decreto
13 ottobre 1867, relativamente alle Provincie Venete e di Mantova; 
 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   Pubblica
Istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
Pubblica Istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Cessano d'aver vigore le Disposizioni Ministeriali 5 e 7  maggio  e
17 agosto 1863,  concernenti  gli  studi  e  le  pratiche  cui  erano
obbligati coloro che, dopo aver conseguito la licenza in  matematiche
pure nelle Universita' di Catania e Messina,  aspiravano  al  diploma
d'Ingegnere Architetto. 
 
  Gli aspiranti predetti dovranno percio' compiere gli studi  in  una
delle Scuole d'applicazione del Regno, ed ivi sostenere gli esami che
sono prescritti dai rispettivi Regolamenti.