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LEGGE 31 maggio 1868, n. 4415

Che manda pubblicare nelle Provincie Venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, Napolitane e Sicule, per avervi effetto dal 1° gennaio 1868, le disposizioni contenute nel titolo IV della Legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione. (068U4415)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-7-1868
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il titolo IV della Legge 13 novembre 1859, n. 3725, sulla  pubblica
istruzione, nella parte che riguarda l'istruzione tecnica di  secondo
grado, sara' pubblicato nelle Provincie  Venete,  dell'Emilia,  delle
Marche,  dell'Umbria,  della  Toscana,  Napoletane  e  Sicule,  e  le
disposizioni  contenute  nel  medesimo  avranno  effetto  in   quelle
Provincie dal 1° gennaio 1868. Le  stesse  disposizioni  saranno  con
effetto da  detto  giorno  applicabili  alle  Scuole  di  nautica  ed
agl'Istituti di marina mercantile. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
    Dato a Firenze addi' 31 maggio 1868. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. 
 
                                                             Broglio.