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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. 1491

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-4-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 204, relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria è modificato nel modo seguente:
L'istituto di impianti meccanici è soppresso e pertanto gli insegnamenti di impianti meccanici e impianti tecnologici sono aggregati all'istituto di costruzioni di macchine;
L'istituto di disegno muta denominazione e assume quella di istituto di costruzioni edili.
Art. 245, relativo alle norme che regolano gli esami degli insegnamenti del corso di laurea in scienze agrarie, è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il corso di chimica agraria (biennale) pur restando unito quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente, comporta due esami distinti, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso".
Art. 262. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
Anestesiologia;
Biochimica;
Embriologia sperimentale;
Oftalmologia comparata sperimentale;
Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale.
Dopo l'art. 524 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in difesa ed utilizzazione del suolo annessa alla facoltà di agraria.

Scuola di specializzazione in difesa ed utilizzazione del suolo

Art. 525. - È istituita, presso la facoltà di agraria, la scuola di specializzazione in difesa ed utilizzazione del suolo.
Art. 526. - I corsi hanno la durata di due anni, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di specializzazione in difesa ed utilizzazione del suolo.
Art. 527. - Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie e forestali. Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola è di dieci per ogni anno accademico.
Art. 528. - Il consiglio direttivo della scuola è composto dai professori universitari di ruolo che insegnano nella scuola medesima.
Art. 529. - Il direttore della scuola è eletto dai membri del consiglio direttivo della scuola fra i componenti del consiglio medesimo ed è nominato con decreto del rettore. Rimane in carica per un biennio e può essere rieletto.
Art. 530. - Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche:
Insegnamenti teorici:
Geologia applicata;
Topografia;
Catasto geometrico particellare;
Meteorologia ed idrologia;
Fisica del terreno;
Chimica del terreno;
Complementi di idraulica agraria;
Bonifica idraulica e irrigazione;
Sistemazione montane e collinari;
Sistemazione superficiale e scelta delle colture;
Selvicoltura e alpicoltura;
Complementi di meccanica agraria;
Complementi di economia ed estimo;
Riordinamento fondiario ed aziendale;
Miglioramento delle strutture agrarie.
Esercitazioni pratiche:
Apparecchiature e misure fisiche;
Analisi meccanica dei terreni;
Analisi chimica dei terreni;
Rilievi topografici;
Compilazione di carte;
Progetti;
Stime.
Per il conseguimento del diploma è necessario aver superato gli esami relativi alle materie teoriche ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza alle esercitazioni pratiche.
Art. 531. - La commissione per gli esami speciali, composta da tre professori della scuola, è presieduta dal titolare della materia di esame. Il diploma viene conseguito attraverso la discussione di una dissertazione scritta, dinanzi all'intero consiglio direttivo della scuola.
Art. 532. - Gli incarichi di insegnamento delle singole discipline sono conferiti dal consiglio della facoltà su proposta del direttore della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università.
Art. 533. - I programmi di insegnamento sono approvati all'inizio di ogni anno dal consiglio direttivo della scuola.
Art. 534. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di agraria, e la tassa di diploma nella misura di L. 6000, ai sensi dello art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 152. - GRECO