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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1968, n. 1470

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-3-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto n. 1350 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1734 del 26 ottobre 1939, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Considerato che sono state sdoppiate le cattedre di clinica ostetrica e ginecologia e di medicina generale e terapia medica;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80, relativo agli istituti che fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che, in aggiunta all'istituto di clinica ostetrica e ginecologia I, è istituito l'istituto di clinica ostetrica e ginecologia II.
Gli articoli da 425 a 429 relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 425. - Sono istituite due scuole di specializzazione in ostetricia e ginecologia, con durata quadriennale, annesse rispettivamente alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologia I e di clinica ostetrica e ginecologia II I direttori delle due scuole sono, rispettivamente, i titolari della cattedra di clinica ostetrica e ginecologia I e della cattedra di clinica ostetrica e ginecologia II.
L'ammissione a ciascuna scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:
a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;
b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'università;
c) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;
d) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità.
e) eventuali pubblicazioni.
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
Art. 426. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in 50 specializzandi per ciascuna scuola.
Art. 427. - Per nessun motivo il corso di 4 anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti, nei 4 anni di corso.
Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare analogo servizio a quello degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.
Gli iscritti debbono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.
Art. 428. - Gli insegnamenti sono così distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno:
1) Elementi di genetica e di eugenetica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Clinica ostetrica e ginecologica;
7) Diagnostica ostetrica.
2° Anno:
1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico, ginecologico esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica.
3° Anno:
1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale a patologica nel campo della specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Ematoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia ed analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6)Tecnica operatoria ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica;
8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.
4° Anno:
1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Diagnostica roentgen radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);
5) Urologia ginecologica;
6) Chirurgia addominale extra genitale.
Art. 429. - Gli esami si fanno per gruppi di materia ed i membri della commissione saranno proposti dai direttori di ciascuna scuola.
Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.
Gli articoli 451 e 452, relativi alla scuola di specializzazione in clinica medica, che assume la nuova denominazione di scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 451. - Sono istituite due scuole di specializzazione in medicina interna, con durata quinquennale, annesse rispettivamente alle cattedre di clinica medica generale e terapia medica I e di clinica medica generale e terapia medica II.
I direttori delle due scuole sono, rispettivamente, i titolari delle cattedre di clinica medica generale e terapia medica I e di clinica medica generale e terapia medica II.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in 25 specializzandi (5 per ogni anno di corso) per la prima scuola di specializzazione di medicina interna, e in 40 specializzandi (8 per ogni anno di corso) per la seconda scuola di specializzazione in medicina interna.
Art. 452. - Gli insegnamenti sono così distribuiti nei vari anni di corso:
1° Anno:
1) Malattie infettive, disreattive e del sangue;
2) Istituzioni di terapia;
3) Anatomia ed istologia patologica (biennale: 1° corso);
4) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 1° corso);
2° Anno:
1) Malattie dell'apparato cardiovascolare;
2) Microbiologia e sierologia;
3) Chimica clinica;
4) Anatomia ed istologia patologica (biennale: 2° corso);
5) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 2° corso).
3° Anno:
1) Malattie dell'apparato digerente;
2) Malattie renali;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 3° corso).
4° Anno:
1) Malattie dell'apparato respiratorio;
2) Malattie del sistema nervoso;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 4° corso).
5° Anno:
1) Malattie del ricambio;
2) Malattie delle ghiandole endocrine;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 5° corso).
Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:
1) Parassitologia medica;
2) Genetica medica;
3) Semeiotica dermatologica;
4) Radiologia;
5) Semeiotica oculistica;
6) Semeiotica ginecologica.
La scuola di specializzazione in cardiologia, assume la nuova denominazione di scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, e, pertanto, gli articoli 485, 486, 488 e 491 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare
Art. 485. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico di tale branca della medicina e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio della branca stessa con la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 486. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero complessivo degli iscritti è stabilito complessivamente in 30 specializzandi (10 per ogni anno di corso).
Art. 488. - Gli insegnamenti sono così distribuiti nei vari anni di corso:
1° Anno:
1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
3) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 1° corso);
4) Patologia cardiovascolare (biennale: 1° corso);
5) Semeiologia fisica (biennale: 1° corso);
6) Semeiologia strumentale (biennale: 1° corso);
7) Microbiologia (facoltativo).
2° Anno:
1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 2° corso);
2) Patologia cardiovascolare (biennale: 2° corso);
3) Semeiologia strumentale (biennale: 2° corso);
4) Semeiologia fisica (biennale: 2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 1° corso);
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (biennale: 1° corso).
3° Anno:
1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 2° corso);
2) Clinica e terapia (biennale: 2° corso);
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo).
Per gli insegnamenti facoltativi viene lasciata al direttore della scuola la possibilità di inserire una o più materie.
Art. 491. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

L'art. 528 relativo alla suddetta scuola è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in 60 specializzandi.
Gli articoli 529, 530, 531, 532 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Art. 529. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. È obbligatorio l'internato di mesi 6 in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; di mesi 3 in neurologia e di mesi 3 in psichiatria per gli studenti del secondo anno; di mesi 6 per gli studenti del terzo anno e di 6 per gli studenti del quarto anno in neuropsichiatria infantile.
Art. 530. - Per ottenere l'iscrizione al II, III, IV anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al IV anno.
Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al II anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 1), 2), 5), 7), 8) dell'art. 532 e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.
Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti di ufficio al II anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 3) e 4) dello art. 532 e dall'espletare il periodo di internato del I anno.
Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile.
Art. 531. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.
2° Anno:
7) Anatomia patologica del sistema nervoso;
8) Biochimica patologica del sistema nervoso;
9) Psicologia dell'età evolutiva;
10) Semeiotica e clinica neurologica;
11) Semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
12) Psicopatologia dell'età evolutiva;
13) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
15) Elettrofisiologia;
16) Neuroradiologia;
17) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).
4° Anno:
19) Clinica psichiatrica infantile (II);
20) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
21) Psicoterapia dell'età evolutiva;
22) Foniatria;
23) Psicopedagogia;
24) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
25) Legislazione.
Art. 532. - Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi:
1° Anno:
1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.
2° Anno:
5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.
3° Anno:
9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.
4° Anno:
12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Legislazione.
Dopo l'art. 591 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazioni in psichiatria, in neurochirurgia, e in microbiologia.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 592. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni.
Art. 593. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono così distribuiti nei vari anni di corso:
1° Anno:
1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia generale (1°);
7) Semeiotica psichiatrica.
2° Anno (internato in neurologia):
1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuro radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia.
3° Anno:
1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia generale (2°);
3) Clinica psichiatrica (1°);
4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) Esami di laboratorio.
4° Anno:
1) Clinica psichiatrica (2°);
2) Terapia psichiatrica generale;
3) Psicoterapia;
4) Neuropsichiatria infantile;
5) Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Art. 594. - Il numero massimo degli specializzandi è stabilito complessivamente in 37 iscritti per i quattro anni di corso.
Art. 595. - L'internato per il 1°, 3° e 4° anno è obbligatorio per l'intero anno accademico, in clinica psichiatrica, sede della scuola.
Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico.
Lo internato per il 2° anno è obbligatorio per l'intero anno accademico in neurologia, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, per i quali potrà essere ridotto a non meno di 6 mesi, e a non meno di 4 mesi per i medici che prestino regolare servizio in divisioni e reparti neurologici.
Art. 596. - È concessa l'abbreviazione di corso di due anni per gli specialisti in neurologia, neuropsichiatria infantile; di un anno per gli specialisti in discipline affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia). In ogni caso le abbreviazioni possono essere concesse solo dopo aver superato un esame di ammissione. Tutte le abbreviazioni di cui sopra possono essere concesse a giudizio del direttore della scuola.
Art. 597. - Per l'ammissione al 2°, 3°, 4° anno è obbligatorio aver superato gli esami delle materie previste rispettivamente per gli anni precedenti.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 598. - La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso i locali della cattedra in neurochirurgia.
Il corso degli studi della predetta scuola ha la durata di quattro anni.
Potrà esservi ammesso un numero massimo di otto allievi, dopo aver sostenuto un colloquio presso una commissione presieduta dal direttore della scuola di specializzazione.
Art. 599. - Per l'iscrizione alla scuola di specializzazione il candidato dovrà esibire un attestato di frequenza effettiva di almeno un anno in un reparto di chirurgia ed il riconoscimento della validità di questo attestato sarà a discrezione del direttore della scuola di specializzazione.
Art. 600. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento dell'Università degli studi di Roma.
Art. 601. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella scuola sono i seguenti:
Annuali:
Neuroanatomia (1° corso);
Neurofisiologia (1° corso);
Clinica neurologica (1° corso);
Elementi di psichiatria (1° corso);
Neuro-oftalmologia (2° corso);
Neurootoiatria (2° corso);
Elettroencefalografia ed elettromiografia (2° corso);
Anestesiologia (3° corso);
Neuropatologia (3° corso);
Tecniche operatorie (4° corso).
Biennali:
Neuroradiologia (3° e 4° corso).
Quadriennali:
Clinica neurochirurgica (1°, 2°, 3° e 4° corso).
I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 602. - Gli insegnamenti della scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:
1° Corso:
1) Neuroanatomia;
2) Neurofisiologia;
3) Clinica neurologica;
4) Elementi di psichiatria;
5) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).
2° Corso:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Neuro-otoiatria;
3) Elettroencefalografia ed elettromiografia;
4) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).
3° Corso:
1) Anestesiologia con nozioni di trattamento pre e post-operatorio del paziente neurochirurgico;
2) Neuropatologia;
3) Neuroradiologia;
4) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1) e 2).
4° Corso:
1) Tecniche operatorie;
2) Neuroradiologia;
3) Clinica neurochirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi dovranno superare gli esami di profitto sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3).
Art. 603. - La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni, i reparti ed i laboratori dove questa cattedra svolge l'attività neurochirurgica, secondo l'orario stabilito dal consiglio di facoltà al principio dell'anno accademico ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della scuola potrà disporre che gli allievi frequentino per determinati periodi le lezioni ed esercitazioni di laboratorio in altri istituti dell'università.
L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami.
Art. 604. - Alla fine del 4° corso gli allievi devono superare l'esame finale di diploma.
Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale, verrà rilasciato il diploma, che attribuisce la qualifica di specialista in neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 605. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
Art. 606. - Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.
Art. 607. - Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia.
Art. 608. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito in 20 specializzandi per ogni anno di corso. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazioni di corso, dovrà presentare motivata istanza.
Art. 609. - La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo.
Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario.
Art. 610. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.
Art. 611. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Immunologia;
5) Batteriologia speciale;
6) Virologia generale e tecnica virologica;
7) Micologia;
8) Protozoologia;
9) Genetica dei microrganismi;
10) Virologia speciale;
11) Microbiologia degli alimenti;
12) Microbiologia industriale;
13) Metodi e dosaggi microbiologici.
Art. 612. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Art. 613. - L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta e di una prova pratica.
I candidati non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1968

SARAGAT SULLO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 108. - GRECO