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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1437

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-3-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939 n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Finanza aziendale;
Tecnica di borsa;
Demografia;
Statistica economica.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ragioneria legale" è soppresso.
Art. 49, relativo alle norme sulle propedeuticità di esami, del corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "L'esame di ragioneria I deve precedere quello di economia e politica agraria".
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:
13) Arabo.
Art. 53, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che gli istituti di "Ragioneria e tecnica economica" e di "Storia economica" sono soppressi mentre vengono istituiti i seguenti:
Istituto di ricerche aziendali;
Istituto di storia economica e sociale;
Istituto di geografia.
Art. 83, relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente:
Istituto di psicologia dell'età evolutiva.
Art. 89, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti:
Istituto di microbiologia;
Istituto di chirurgia plastica.
Art. 99, relativo alle norme e agli esami del corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che il 1° periodo del secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Deve infine avere compiuto un anno di internato presso un istituto di scienze fisiche dell'università, o presso altro istituto approvato dalla facoltà di scienze, per la preparazione della tesi di laurea".
Nello stesso corso di laurea il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta e di una tesina orale".
Art. 100. - All'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:
Meccanica dei continui;
Istituzioni di fisica nucleare;
Geodesia.
Sono insegnamenti complementari, inoltre, tutti gli insegnamenti fondamentali degli altri indirizzi.
All'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del predetto corso di laurea - indirizzo didattico - sono aggiunti i seguenti:
Struttura della materia;
Istituzioni di fisica nucleare.
Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del suddetto corso di laurea ad indirizzo applicativo, orientamento a) vengono soppressi quelli di "Cosmologia", "Teoria delle orbite" e viene aggiunto quello di "Programmazione matematica".
Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il suddetto corso di laurea ad indirizzo applicativo, orientamento b) "Programmazione lineare e non lineare" e "Programmazione dinamica e non lineare" sono sostituiti rispettivamente da quelli di "Programmazione matematica" e "Programmazione dinamica"; è inoltre aggiunto l'insegnamento di "Meccanica dei continui".
Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il suddetto corso di laurea per l'orientamento c) sono aggiunti quelli di:
Meccanica dei continui;
Cosmologia;
Teoria delle orbite;
Statistica stellare;
Astrofisica teorica.
Art. 108, relativo alle norme e agli esami del corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, uno degli istituti di scienze naturali dell'università e, dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'istituto".
L'ammissione all'internato è regolata dalle norme contenute nell'ordinamento annuale degli studi della facoltà".
Art. 116 relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di botanica e di fisiologia vegetale con annesso orto botanico è soppresso e sostituito da quelli di:
Istituto di botanica e di fisiologia generale;
Orto botanico;
Istituto di chimica analitica e chimica analitica applicata.
Art. 175. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Parassitologia animale dei vegetali;
Fitoiatria;
Tecnologia della produzione degli alimenti zootecnici;
Tecnica delle applicazioni frigorifere.
Art. 177, relativo alle norme sugli esami del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il corso biennale di agronomia generale e coltivazioni erbacee pur restando unito quanto all'insegnamento comporta per l'accertamento due distinti esami annuali (Agronomia generale e, separatamente coltivazioni erbacee)".
Art. 182. - L'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente:
Estimo rurale e contabilità.
Art. 327. - L'elenco dei corsi di perfezionamento annessi alla facoltà di ingegneria è modificato nel senso che dopo il 1° corso va inserito il seguente:
2) corso di perfezionamento in idrografia o idrologia presso l'istituto di idraulica con il conseguente spostamento della numerazione successiva.
Art. 329. - Il primo periodo relativo ai titoli di ammissione ai corsi di perfezionamento è modificato nel modo seguente:
per i corsi di perfezionamento in idraulica sperimentale ed in idrografia e idrologia, presso l'istituto di idraulica;
Art. 339, relativo alla "Scuola post-universitaria di organizzazione aziendale" è modificato nel senso che il titolo muta denominazione in quello di: "Scuola di specializzazione in organizzazione aziendale".
Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"La scuola conferisce, il diploma di specializzazione in "Organizzazione aziendale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225 foglio n. 69. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939 n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Finanza aziendale;
Tecnica di borsa;
Demografia;
Statistica economica.
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ragioneria legale" è soppresso.
Art. 49, relativo alle norme sulle propedeuticità di esami, del corso di laurea in economia e commercio è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "L'esame di ragioneria I deve precedere quello di economia e politica agraria".
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:
13) Arabo.
Art. 53, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che gli istituti di "Ragioneria e tecnica economica" e di "Storia economica" sono soppressi mentre vengono istituiti i seguenti:
Istituto di ricerche aziendali;
Istituto di storia economica e sociale;
Istituto di geografia.
Art. 83, relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente:
Istituto di psicologia dell'età evolutiva.
Art. 89, relativo agli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti:
Istituto di microbiologia;
Istituto di chirurgia plastica.
Art. 99, relativo alle norme e agli esami del corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che il 1° periodo del secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Deve infine avere compiuto un anno di internato presso un istituto di scienze fisiche dell'università, o presso altro istituto approvato dalla facoltà di scienze, per la preparazione della tesi di laurea".
Nello stesso corso di laurea il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta e di una tesina orale".
Art. 100. - All'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:
Meccanica dei continui;
Istituzioni di fisica nucleare;
Geodesia.
Sono insegnamenti complementari, inoltre, tutti gli insegnamenti fondamentali degli altri indirizzi.
All'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del predetto corso di laurea - indirizzo didattico - sono aggiunti i seguenti:
Struttura della materia;
Istituzioni di fisica nucleare.
Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il 4° anno del suddetto corso di laurea ad indirizzo applicativo, orientamento a) vengono soppressi quelli di "Cosmologia", "Teoria delle orbite" e viene aggiunto quello di "Programmazione matematica".
Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il suddetto corso di laurea ad indirizzo applicativo, orientamento b) "Programmazione lineare e non lineare" e "Programmazione dinamica e non lineare" sono sostituiti rispettivamente da quelli di "Programmazione matematica" e "Programmazione dinamica"; è inoltre aggiunto l'insegnamento di "Meccanica dei continui".
Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il suddetto corso di laurea per l'orientamento c) sono aggiunti quelli di:
Meccanica dei continui;
Cosmologia;
Teoria delle orbite;
Statistica stellare;
Astrofisica teorica.
Art. 108, relativo alle norme e agli esami del corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il primo e il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, uno degli istituti di scienze naturali dell'università e, dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente è tenuto a seguire l'attività didattica che si svolge nell'istituto".
L'ammissione all'internato è regolata dalle norme contenute nell'ordinamento annuale degli studi della facoltà".
Art. 116 relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di botanica e di fisiologia vegetale con annesso orto botanico è soppresso e sostituito da quelli di:
Istituto di botanica e di fisiologia generale;
Orto botanico;
Istituto di chimica analitica e chimica analitica applicata.
Art. 175. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Parassitologia animale dei vegetali;
Fitoiatria;
Tecnologia della produzione degli alimenti zootecnici;
Tecnica delle applicazioni frigorifere.
Art. 177, relativo alle norme sugli esami del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il corso biennale di agronomia generale e coltivazioni erbacee pur restando unito quanto all'insegnamento comporta per l'accertamento due distinti esami annuali (Agronomia generale e, separatamente coltivazioni erbacee)".
Art. 182. - L'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente:
Estimo rurale e contabilità.
Art. 327. - L'elenco dei corsi di perfezionamento annessi alla facoltà di ingegneria è modificato nel senso che dopo il 1° corso va inserito il seguente:
2) corso di perfezionamento in idrografia o idrologia presso l'istituto di idraulica con il conseguente spostamento della numerazione successiva.
Art. 329. - Il primo periodo relativo ai titoli di ammissione ai corsi di perfezionamento è modificato nel modo seguente:
per i corsi di perfezionamento in idraulica sperimentale ed in idrografia e idrologia, presso l'istituto di idraulica;
Art. 339, relativo alla "Scuola post-universitaria di organizzazione aziendale" è modificato nel senso che il titolo muta denominazione in quello di: "Scuola di specializzazione in organizzazione aziendale".
Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"La scuola conferisce, il diploma di specializzazione in "Organizzazione aziendale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225 foglio n. 69. - GRECO