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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1414

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio", di Chieti.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-3-1969

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1933, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 67 (già 63), relativo alle norme transitorie e finali è abrogato e sostituito dal seguente:
"Nella prima applicazione del presente statuto, il personale non insegnante che ricopre posti di ruolo nella università proveniente dai ruoli del Consorzio universitario "G. D'Annunzio" o dagli enti consorziati è inquadrato nei posti di ruolo di cui alla tabella organica, come sopra approvata, C, nella carriera e nella qualifica corrispondenti alla carriera ed alla qualifica cui risultano assegnati e con l'anzianità maturata nella qualifica medesima.
Per i dipendenti inquadrati negli ex coeff. 325, 271, 202 della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva previsti dalla tabella C di cui al soppresso art. 63 dello statuto, i termini stabiliti dalla legge per la partecipazione ai concorsi per qualifiche superiori sono ridotti di quattro anni.
Tutti i suddetti posti sono assegnati mediante concorsi per merito distinto se trattasi di carriera direttiva o per esami se trattasi di carriera di concetto ed esecutiva.
Gli altri posti previsti dalla predetta tabella C saranno coperti mediante normale concorso per titoli ed esami riservato al personale non di ruolo dipendente dalla università, che sia in servizio alla data di entrata in vigore delle modifiche del presente statuto, che abbia svolto esclusivamente funzioni e servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1969

Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 49. - GRECO