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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1369

Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-2-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;
Veduta la definitiva domanda in data 1 aprile 1967 - che faceva seguito alle domande del 24 agosto 1965 e del 7 novembre 1966 - presentata dal commissario prefettizio del locale consorzio per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede nella città dell'Aquila, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1



È riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Ai sensi dell'art. 3, norme transitorie, della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 293, sono riconosciuti i corsi tenuti negli anni accademici 1965-66, 1966-67 e 1967-68.
Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.