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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1968, n. 1368

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-2-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che l'insegnamento di "Geografia ed etnografia coloniale" muta denominazione in quello di Etnologia";
Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Microbiologia lattiero-casearia;
Scienza dell'alimentazione del bestiame;
Olivicoltura (semestrale);
Virologia (semestrale);
Cooperazione agricola (semestrale);
Micologia (semestrale);
Tecnica della sperimentazione in agricoltura (semestrale);
Economia dei mercati agricoli (semestrali);
Tecnologia delle conserve alimentari (semestrale);
Elettrificazione agricola (semestrale).
Nello stesso corso di laurea dopo il penultimo comma è inserito il seguente:
"Il corso di economia e politica agraria - pur restando biennale ed unito quanto all'insegnamento - comporta per quanto riguarda l'accertamento due esami distinti uno alla fine del 3° anno di corso (Economia agraria) ed uno alla fine del 4° anno di corso (Politica agraria)".
Art. 44, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:
"L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica debbono precedere quello di mineralogia e geologia".
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
Genetica animale;
Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria;
Fisiopatologia comparata;
Anatomia topografica.
Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:
"Gli insegnamenti biennali di "Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia" e di "Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovrà sostenere rispettivamente dopo il primo e dopo il secondo anno di corso".
Gli insegnamenti biennali di "Patologia generale ed anatomia patologica" e di "Patologia speciale e clinica medica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovrà sostenere rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto anno di corso".
Dopo l'art. 123 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in patologia aviare annesso alla facoltà di medicina veterinaria.
Corso di perfezionamento in patologia aviare
Art. 124. - La durata del corso è di un anno, le materie di insegnamento sono:
Cenni di anatomia e fisiologia degli uccelli domestici;
Igiene degli allevamenti avicoli e dell'alimentazione degli uccelli domestici;
Malattie di origine nutritiva e carenziale;
Malattie infettive;
Malattie parassitarie;
Avvelenamenti;
Malattie ed eziologia indeterminata ed ereditaria;
Anatomia ed istologia patologica.
Le esercitazioni riguarderanno essenzialmente la anatomia e l'istologia patologica e la diagnosi di laboratorio delle malattie infettive parassitarie. Esse saranno integrate da sopraluoghi presso allevamenti avicoli a carattere rurale ed industriale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969 Atti del Governo registro n. 224, foglio n. 165 - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che l'insegnamento di "Geografia ed etnografia coloniale" muta denominazione in quello di Etnologia";
Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Microbiologia lattiero-casearia;
Scienza dell'alimentazione del bestiame;
Olivicoltura (semestrale);
Virologia (semestrale);
Cooperazione agricola (semestrale);
Micologia (semestrale);
Tecnica della sperimentazione in agricoltura (semestrale);
Economia dei mercati agricoli (semestrali);
Tecnologia delle conserve alimentari (semestrale);
Elettrificazione agricola (semestrale).
Nello stesso corso di laurea dopo il penultimo comma è inserito il seguente:
"Il corso di economia e politica agraria - pur restando biennale ed unito quanto all'insegnamento - comporta per quanto riguarda l'accertamento due esami distinti uno alla fine del 3° anno di corso (Economia agraria) ed uno alla fine del 4° anno di corso (Politica agraria)".
Art. 44, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:
"L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica debbono precedere quello di mineralogia e geologia".
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
Genetica animale;
Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria;
Fisiopatologia comparata;
Anatomia topografica.
Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:
"Gli insegnamenti biennali di "Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia" e di "Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovrà sostenere rispettivamente dopo il primo e dopo il secondo anno di corso".
Gli insegnamenti biennali di "Patologia generale ed anatomia patologica" e di "Patologia speciale e clinica medica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovrà sostenere rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto anno di corso".
Dopo l'art. 123 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in patologia aviare annesso alla facoltà di medicina veterinaria.

Corso di perfezionamento in patologia aviare

Art. 124. - La durata del corso è di un anno, le materie di insegnamento sono:
Cenni di anatomia e fisiologia degli uccelli domestici;
Igiene degli allevamenti avicoli e dell'alimentazione degli uccelli domestici;
Malattie di origine nutritiva e carenziale;
Malattie infettive;
Malattie parassitarie;
Avvelenamenti;
Malattie ed eziologia indeterminata ed ereditaria;
Anatomia ed istologia patologica.
Le esercitazioni riguarderanno essenzialmente la anatomia e l'istologia patologica e la diagnosi di laboratorio delle malattie infettive parassitarie. Esse saranno integrate da sopraluoghi presso allevamenti avicoli a carattere rurale ed industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969

Atti del Governo registro n. 224, foglio n. 165 - GRECO