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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1251

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-1-1969

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua italiana;
Filologia italiana.
Art. 15-B. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: medicina sociale.
Dopo l'art. 70 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
Art. 71. - Nella prima applicazione delle presenti modifiche, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, e della carriera direttiva e di concetto del personale di biblioteca, di cui alle tabelle organiche annesse allo statuto dell'istituto, sono conferiti dal consiglio di amministrazione, mediante concorsi interni per titoli ed esami, da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo, e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e denominato, in atto in servizio con qualsiasi qualifica che alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche presti servizio da almeno tre anni, e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendosi dal limite massimo di età.
Art. 72. - Il personale ausiliario, a qualsiasi titolo assunto, che in atto trovasi in servizio nell'istituto, da almeno cinque anni, viene nominato di ruolo dal consiglio di amministrazione, in seguito a concorso interno per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, prescindendosi dal limite massimo di età.
Art. 73. - Al personale docente, assistente, amministrativo, di biblioteca e subalterno di ruolo, dipendente dall'istituto verrà corrisposta, all'atto del collocamento in pensione, per ogni anno di servizio prestato, una indennità di buonuscita pari all'ottanta per cento del solo stipendio o della sola retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo.
Sono validi, ai fini della buonuscita, anche gli anni di servizio pre-ruolo prestati nell'istituto, che, il personale di cui sopra potrà riscattare previo versamento di una ritenuta del 2% sullo stipendio o retribuzione lorda annua corrisposta dall'istituto all'atto della presentazione della domanda di riscatto, e relativa agli anni di servizio per i quali si chiede il riscatto medesimo.
Le tabelle annesse allo statuto sono soppresse e sostituite da quelle annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 39. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua italiana;
Filologia italiana.

Art. 15-B. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: medicina sociale.

Dopo l'art. 70 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
Art. 71. - Nella prima applicazione delle presenti modifiche, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, e della carriera direttiva e di concetto del personale di biblioteca, di cui alle tabelle organiche annesse allo statuto dell'istituto, sono conferiti dal consiglio di amministrazione, mediante concorsi interni per titoli ed esami, da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo, e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e denominato, in atto in servizio con qualsiasi qualifica che alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche presti servizio da almeno tre anni, e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendosi dal limite massimo di età.
Art. 72. - Il personale ausiliario, a qualsiasi titolo assunto, che in atto trovasi in servizio nell'istituto, da almeno cinque anni, viene nominato di ruolo dal consiglio di amministrazione, in seguito a concorso interno per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, prescindendosi dal limite massimo di età.
Art. 73. - Al personale docente, assistente, amministrativo, di biblioteca e subalterno di ruolo, dipendente dall'istituto verrà corrisposta, all'atto del collocamento in pensione, per ogni anno di servizio prestato, una indennità di buonuscita pari all'ottanta per cento del solo stipendio o della sola retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo.
Sono validi, ai fini della buonuscita, anche gli anni di servizio pre-ruolo prestati nell'istituto, che, il personale di cui sopra potrà riscattare previo versamento di una ritenuta del 2% sullo stipendio o retribuzione lorda annua corrisposta dall'istituto all'atto della presentazione della domanda di riscatto, e relativa agli anni di servizio per i quali si chiede il riscatto medesimo.
Le tabelle annesse allo statuto sono soppresse e sostituite da quelle annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 39. - GRECO