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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. 1223

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-12-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - È modificato nel senso che all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è aggiunto il seguente: "istituto di diritto pubblico".
Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari per i seguenti tre indirizzi: generale, didattico ed applicativo nel corso di laurea in Fisica è aggiunto quello di "Algebra".
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:
Scienza dell'alimentazione degli animali domestici;
Oncologia comparata degli animali domestici;
Struttura sub-microscopica normale delle cellule e dei tessuti.
Art. 71, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria è modificato nel senso che tra la lettera i e la lettera l delle disposizioni concernenti le materie di esame venga aggiunto quanto segue:
"L'insegnamento biennale di patologia speciale e clinica medica viene impartito al terzo anno per quante riguarda la patologia speciale ed al quarto per la clinica medica. Salvo restando l'unicità dell'insegnamento, l'esame di patologia speciale e clinica medica (biennale) comporta per lo studente, alla fine del terzo corso, un esame teorico di patologia speciale medica e alla fine del quarto anno un esame pratico di clinica medica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 30. - GRECO